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II comma Procedimento cautelare 'ultraveloce'


'Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, (il giudice) provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.'
E' previsto che in casi di eccezionale pericolo, ossia quando la preventiva audizione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione, e quindi l'efficacia, del provvedimento cautelare, la misura cautelare può essere concessa, con decreto motivato, inaudita altera parte ed assunte, ove necessario, sommarie informazioni (qui potrebbe mancare anche del tutto l'attività istruttoria).
Tuttavia con lo stesso decreto il giudice dovrà fissare l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15gg, la notificazione del ricorso e del decreto deve essere effettuata a cura dell'istante entro 8 gg.
 In tale udienza si ristabilisce, quindi, il contraddittorio e si applicherà la disciplina del I comma. Il giudice con ordinanza confermerà, modificherà o revocherà i provvedimenti emanati con decreto.
[fase ultraveloce, inaudita altera parte, si conclude con decreto + udienza cautelare, in contraddittorio si conclude con ordinanza]


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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