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Il reclamo al provvedimento cautelare, art. 669 terdecies


RECLAMO art 669 terdecies
Sistema generalizzato di controllo delle misure caurelari, può essere assoggettato a reclamo ogni provvedimento espressione dell'esercizio del potere cautelare (provv caut di accogl, di rigetto, di revoca...) (è stato introdotto dal legislatore del '90 e perfezionato nel 2005, l'introduzione dello stesso si è resa necessaria per dare un'alternativa ai lunghi tempi necessari per la definizione del giudizio di merito). Il giudice del reclamo verifica la legittimità (in rito e/o in merito) e l'opportunità del provvedimento cautelare concesso con una pronuncia destinata a sostituirsi integralmente a quella emessa in prima istanza.
La dottrina lo qualifica come mezzo impugnatorio del provv cautelare, da ciò la possibilità di applicare, a copertura delle lacune e ove compatibile, la disciplina delle impugnazioni in generale.


Competenza a provvedere sul reclamo:

- se il provv cautel è stato reso dal tribunale in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio del medesimo tribunale.
- se è stato reso dalla Corte di Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in assenza, alla Corte di Appello più vicina.
- se è stato reso dal tribunale in composizione collegiale, in mancanza di una previsione legislativa, parte della dottrina ritiene che il reclamo vada proposto alla Corte d'Appello, altra parte che vada proposto ad altra sezione dello stesso tribunale.
Termine: 15 gg dalla pronuncia in udienza del provvedimento e, se pronunciato fuori udienza, dalla comunicazione dello stesso ad opera della cancelleria o dalla notificazione, se anteriore.
Procedimento:
-Ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente
-Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presso il difensore costituito nella fase cautelare = instaurazione contraddittorio
(alternativamente sono possibili forme di convocazione abbreviate es. telegramma)
- Nella fase istruttoria il giudice del reclamo può sempre assumere informazione e acquisire nuovi documenti
- non è possibile la rimessione al primo giudice
- Pronuncia entro 20 gg dal deposito del ricorso: il reclamo è un novum iudicium, ha natura e struttura sostitutiva del giudizio di prima istanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il giudice del reclamo, sussistendono i presupposti, può persino concedere la misura cautelare negata dal primo giudice.
- Il provv sul reclamo non è impugnabile, nemmeno in Cassazione. E' invece possibile, qualora ne sussistano i presupposti, la revoca o modifica dello stesso. Comunque il provv sul reclamo non passa in giudicato.
- Il reclamo, di regola, non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia il giudice del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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