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L'efficacia esecutiva dei provvedimenti giudiziali

L'efficacia esecutiva dei provvedimenti giudiziali

Riguardo i provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza che costituiscono titolo esecutivo, è necessario preliminarmente distinguere i provv. con contenuto decisorio o dichiarativo da quelli che si concretano in una autorizzazione. Per questi ultimi, che ricomprendo i provv. cautelari di sequestro giudiziario e conservativo, i provv. di denuncia di nuova opera e danno temuto, i provv. d’urgenza e quelli possessori, si nega possano essere inclusi fra i titoli esecutivi, anche quando la loro attuazione debba avvenire, avuto riguardo al loro contenuto, nelle forme dei procedimenti esecutivi. [ l’esecuzione delle misure cautelari prende il nome di attuazione ed ha luogo sotto il controllo del giudice che ha emanato il provv. cautelare; lo stesso giudice ne determina le modalità. Essendo venuta meno la strumentalità necessaria della misura cautelare con il giudizio di merito, quasi tutte le misure cautelari hanno ormai natura anticipatoria e dovrebbero essere annoverate tra i titoli esecutivi. Solo in questo modo di consentirebbe al beneficiario di una misura cautelare, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, di intervenire nell’espropriazione promossa da altri creditori.]
Costituiscono titoli esecutivi idonei a dar luogo all’esecuzione forzata una serie di provv., emessi nella forma di ordinanza e decreto, aventi contenuto condannatorio: le ordinanze anticipatorie per il pagamento di somme non contestate ex art. 186bis c.p.c., di ingiunzione ex art.186ter c.p.c. e successive alla chiusura dell’istruzione ex art.186quater c.p.c. ; le ordinanze di condanna a pena pecuniaria ex art.179 c.p.c.; le ordinanze per il pagamento di somme non contestate ex art.423 c.p.c.; il decreto ex art.28 dello Statuto dei lavoratori; il decreto ingiuntivo dichiatato esecutivo ex art.642, 647 e 653 c.p.c. ; l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità; l’ordinanza di rilascio dell’immobile locato ecc.
GLI ALTRI ATTI ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
-d.lgs. n5 del 2003, istitutivo del procedimento societario, ha introdotto un meccanismo di conciliazione amministrata che, se si conclude positivamente con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione, permette l’omologazione di tale verbale con decreto del presidente del tribunale; il verbale così omologato costituisce titolo esecutivo sia per l’espropriazione forzata, sia per l’esecuzione in forma specifica.
-Il novellato art.696bis c.p.c. invece attribuisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di conciliazione redatto nel corso delle operazioni di consulenza tecnica preventiva diisposta ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti dipendenti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito. Il decreto con cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo al verbale consente di iscrivere ipoteca giudiziale e di intraprendere l’espropriazione forzata o l’esecuzione in forma specifica.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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