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Le forme speciali di espropriazione

Le forme speciali di espropriazione


LA PICCOLA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

E’ prevista nell’ipotesi in cui il valore dei beni mobili pignorati non sia superiore a 20.000 euro.
Le peculiarità rispetto alla disciplina della espropriazione mobiliare presso il debitore riguardano l’intervento dei creditori e l’autorizzazione alla vendita: il termine finale per gli altri creditori per intervenire tempestivamente nel processo è il momento della presentazione del ricorso di assegnazione o di vendita del creditore procedente.

L’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI

Art. 599.
I fase Possono essere pignorati i beni indivisi (le cui modalità dipendono dalla natura del bene da pignorare) anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Presupposto è la compoprietà di singoli beni determinati (non l’esistenza di una comunione di un patrimonio come universitas).
II fase In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 180 disp att
L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del Codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.
Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del Codice
Art. 600.
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.                           
-    Lo scioglimento può essere disposto anche in presenza di opposizione degli altri comproprietari, in quanto chiederlo è un diritto potestativo.
-    Lo scioglimento è un incidente cognitivo nel corso del processo esecutivo
 Art. 601.
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

L’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

Quando la legge sostanziale ha stabilito in via eccezionale che rispondano per l’adempimento di un debito non il soggetto che ha assunto l’obbligazione ma terzi, sono stati previsti alcuni istituti tali da rendere possibile l’aggressione esecutiva del patrimonio di tali terzi:
•    espropriazione contro il terzo acquirente dell’immobile ipotecato
•    espropriazione contro il terzo datore di ipoteca
•    espropriazione nei confronti del terzo il cui acquisto sia stato revocato ex art.2901 c.c.
I soggetti partecipanti al processo sono il debitore, il creditore procedente e il terzo assoggettato all’esecuzione, quale destinatario della notifica del titolo esecutivo, con la coseguenza che al giudizio di opposizione proposto dal terzo assoggettato, promosso contro il creditore procedente, deve partecipare anche il debitore, a pena di nullità.
L’assoggettamento di un terzo all’espropriazione forzata è conseguenza della particolare condizione del bene di proprietà del medesimo terzo, condizione che solo apparentemente può essere suddistinta tra l’ipotesi in cui il bene sia gravato da pegno o ipoteca e quella in cui l’alienazione del bene da parte del debitore al terzo sia stata revocata.  In entrambi i casi il bene costituisce oggetto della responsabilità del debitore, così che il rapporto di proprietà del terzo su quel bene non può impedire l’assoggettamento all’esecuzione che deve essere intrapresa contro il debitore.
In questa particolare forma di processo esecutivo il terzo ha una posizione assolutamente paritaria e assimilabile a quella del debitore. Si applicano al terzo tutte le disposizioni relative al debitore (tranne il divieto per il debitore ex art. 579 c.p.c. di fare offerte all’incanto del bene esecutato), così che ogni volta che deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il terzo. Quest’ultimo è anche legittimato a proporre sia l’opposizione all’esecuzione, sia l’opposizione agli atti esecutivi.
La notifica del titolo esecutivo e del precetto deve essere effettuata a entrambi debitore e terzo, nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene che si intende espropriare. Il pignoramento e tutti gli altri atti del procedimento d’espropriazione si compiono direttamente nei confronti del terzo proprietario.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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