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Le attività di ricerca dei beni da pignorare, art. 492 c.p.c.


-Le successive disposizioni dell’art. 492 c.p.c. sono funzionali ad un rafforzamento dei poteri dell’organo esecutivo, per semplificare le attività di ricerca dei beni da pignorare:
IV Nell’ipotesi in cui i beni pignorati appaiono fin dall’inizio insufficienti per la soddisfazione delle ragioni del creditore, o la loro liquidazione appaia palesemente di lunga durata, l’ufficiale giudiziario, d’ufficio, rivolge al debitore un invito formale “ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori”, avvertendolo delle conseguenze penali previste per l’omessa o falsa dichiarazione.
 Se il debitore non raccoglie l’invito nel termine di 15 giorni, ovvero rende dichiarazioni mendaci o incomplete, è prevista la sanzione penale.
V Se invece l’esecutato risponde all’invito dell’ufficiale giudiziario rendendo la dichiarazione positiva, se ne rediga processo verbale e disciplina le conseguenze secondo la natura dei beni oggetto del pignoramento:
1    Se la dichiarazione ha per oggetto BENI MOBILI, questi si intendono pignorati sin dal momento in cui la dichiarazione viene resa, con l’onere per l’ufficiale giudiziario di curarne la custodia. Qualora il luogo in cui sono ubicati i beni indicati si trovi in un circondario diverso da quello di appartenenza dell’ufficiale giudiziario, questi dovrà trasmettere il verbale contenente la dichiarazione all’ufficiale giudiziario competente per territorio, il quale provvederà ad eseguire il pignoramento.
2    Per i crediti e le cose mobili in possesso dei terzi, il pignoramento produce i suoi effetti in momenti diversi: per il perfezionamento a carico del terzo si dovrà attendere che gli sia notificato l’atto di cui all’art.543 c.p.c. , per il debitore esecutato il pignoramento invece si perfeziona sin dal momento della dichiarazione resa.
3    Infine se il debitore indica l’esistenza di beni immobili, si dovrà procedere ai sensi dell’art. 555 c.p.c. e ss., gli effetti del pignoramento verranno a prodursi per il debitore dal momento della dichiarazione. Ai fini dell’opponibilità a terzi del vincolo sui beni immobili ai quali il debitore si sia riferito nella dichiarazione, bisogna trascrivere il pignoramento immobiliare che il creditore dovrà successivamente far eseguire.
- VI Qualora l’insufficienza dei beni pignorati si determini successivamente, come quando ad es. sia dovuta all’intervento di altri creditori, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di rivolgere al debitore esecutato lo stesso invito formale.
-VII Sempre su iniziativa del creditore procedente l’ufficiale giudiziario, qualora non riesca a individuare i beni utilmente pignorabili, ovvero se i beni individuati o già indicati dal debitore appaiono cmq insufficienti “rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche” fornendo le generalità del debitore e quelle dei creditori istanti. Se in seguito allo svolgimento delle indagini vengono individuati altri beni, è compito del creditore richiedere un altro pignoramento.
L’ufficiale giudiziario può avvalersi della forza pubblica ogni volta che lo ritenga necessario.
- VIII Infine è prevista una speciale disciplina per le ipotesi in cui la mancanza o l’insufficienza di beni utilmente pignorabili si verifichi quando il debitore sia un imprenditore commerciale. In tal caso l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente e con spese a suo carico, invita il debitore a indicare il luogo in cui sono custodite le scritture contabili e nomina un commercialista, un avvocato o un notaio, iscritti nell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili (art.179ter disp.att.c.p.c.) , con il compito di esaminarle al fine di individuare beni e crediti pignorabili.
Il professionista può richiedere agli uffici finanziari notizie sul luogo di tenuta e sulle modalità di conservazione delle scritture contabili; può avvalersi dell’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente.(L’inottemperanza all’invito non è penalmente rilevante ai sensi dell’art.388c.p., in quanto le scritture contabili non possono considerarsi beni o crediti).
Esaminati i documenti, il professionista redige apposita relazione con i risultati della verifica, la quale viene poi trasmessa al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, il quale provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano poste attive o beni che il debitore non ha indicato , egli, oltre a subire le sanzioni ex art.388 c.p., sarà condannato a pagare le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione, liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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