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Art. 513 c.p.c. le cose mobili da pignorare

L’art.513 c.p.c. descrive le modalità di ricerca delle cose mobili da pignorare, prevedendo che l’ufficiale può:
a)    ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti;
b)    ricercare tali cose anche sulla persona del debitore, con le cautele opportune per rispettarne il decoro;
c)    pignorare cose determinate del debitore che non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali questo può direttamente disporre, purchè l’ufficiale giudiziario sia stato previamente autorizzato dal giudice con decreto emesso su ricorso del creditore;
d)    pignorare anche cose del debitore in possesso di un terzo, quando il terzo possessore consenta di esibire tali cose.
L’art.513 si limita a permettere all’ufficiale giudiziario di ricercare in questi luoghi le cose da pignorare, non dicendo che tutte le cose rinvenute nella casa del debitore e nei luoghi a lui apparteneti si presume rientrino nella sua disponibilità.
Se il bene di cui il debitore ha la diretta disponibilità, da sottoporre a pignoramento, si trova in luoghi appartenenti ad un terzo, è legittimo il pignoramento diretto, ma a tutela del terzo è necessaria l’autorizzazione del giudice per effettuare la perquisizione. Cmq osservata questa garanzia, il pignoramento, colpendo cose di cui il debitore ha la diretta disponibilità, non può sostanziarsi in uno spoglio.
Se invece la cosa sia nel possesso del terzo, questa non può essere ricercata e pignorata dall’ufficiale giudiziario, senza che così si commetta uno spoglio ai suoi danni. Il bene può essere pignorato nelle forme dell’espropriazione diretta (e non nelle forme dell’espropriazione presso terzi) solo quando il terzo consente di esibirlo.
La condizione di disponibilità diretta della cosa ha una rilevanza negativa: la condizione di disponibilità diretta del terzo impedisce l’accesso dell’ufficiale giudiziario e il pignoramento, in coerenza con un divieto di spoglio, posto a tutela del possesso.
L’art. 513 c.p.c. descrive solo le modalità di ricerca, la determinazione dell’oggetto dell’espropriazione è invece riscontrabile nell’art. 2910 c.c., che trova il presupposto nell’art. 2740 c.c., principio informatore della responsabilità patrimoniale.
La casa del debitore: l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento tutto ciò che costituisce parte della casa o dell’azienda del debitore, e se questi dichiara che alcuni beni rinvenuti non sono di sua proprietà, l’ufficiale giudiziario deve ugualmente pignorarli (l’eventuale proprietario potrà proporre in tal caso l’opposizione di terzo), essendo determinante la posizione spaziale dei beni. Rientra cmq tra i poteri di valutazione dell'ufficiale giudiziario di stenersi dal pignoramento laddove la proprietà del terzo risulti da circostanze inequivocabili o sia immediatamente documentata l'estraneità all'oggetto dell'esecuzione.
Altri luoghi a lui appartenenti: quando la ricerca viene eseguita negli altri luoghi appartenenti al debitore, è necessario individuare di volta in volta la natura del rapporto tra quest’ultimo e i beni da pignorare, per stabilire se siano oggetto dell’esecuzione (in base agli elementi desumibili dalla natura stessa delle cose rinvenute, dalla destinazione dei luoghi e dalla qualità del debitore esecutato).
La legge attribuisce all’ufficiale giudiziario il potere di introdursi, anche contro la volontà del debitore e del terzo, ed eventualmente con la forza, nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti per ricercare le cose da pignorare.
L’ufficiale giudiziario nella ricerca deve escludere le cose impignorabili e preferire quelle di più facile e pronta liquidazione; egli al fine di assicurare che il ricavato copra anche le spese del processo esecutivo e gli interessi, deve pignorare beni il cui presumibile valore di realizzo sia pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.
Per i titoli di credito il pignoramento deve eseguirsi sul titolo, se è nominativo il vincolo produce effetto solo se viene annotato sul registro dell’emittente, per i titoli all’ordine e al portatore l’annotazione non è necessaria. I titoli rappresentativi di merci e i libretti postali devono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso terzi.
I frutti naturali possono essere pignorati liberamente a partire dalle ultime sei settimane anterirori al tempo ordinario della loro maturazione, altrimenti, se non sono ancora stati raccolti e separati dal suolo, devono aver assunto una propria individualità. Può essere pignorato anche il mero usufrutto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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