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Il processo sommario societario art. 19 d.lgs 5/2003

Nel disegno di legge attualmente in discussione è eliminato. Tuttavia da un lato continuerà ad essere utilizzato per le controversie antecedenti alla data in cui sarà approvato; dall'altro la riforma in discussione prevede l'inserimento di un procedimento sommario, da applicare a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, strutturato in maniera molto simile al modello dell'art 19.

Modello:
- I Grado di giudizio a cognizione sommaria: si chiude con la pronuncia di un'ordinanza. Non è prevista la facoltà di trasformare il procedimento da sommario a cognizione piena.
- II Grado eventuale a cognizione piena davanti al giudice d'Appello, si conclude con una sentenza impugnabile con ricorso in Cassazione.
- Se l'ordinanza non viene appellata non acquista l'efficacia di giudicato, manterrà la mera efficacia esecutiva (= l'ordinanza non diviene mai esecutiva, nè se è appellata nè se non lo è). [comma 5]

Presupposti:
oggetto: è un diritto di credito per il pagamento di una somma di denaro o una consegna di cose mobile determinata.
+ deve rientrare nelle controversie di natura societaria individuate dall'art.1 d.lgs 5/2005.
Sono espressamente escluse le controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità degli amministratori delle società.

Competenza: è sempre del tribunale in composizione monocratica (invece di regola per le controversie in materia societaria spetta al tribunale in composizione collegiale).

Procedimento:
-L'atto introduttivo è il ricorso (nel rito societario a cognizione piena invece è l'atto di citazione) proposto dal creditore e depositato presso la cancelleria del Tribunale.
-Il giudice, con decreto apposto in calce al ricorso, fissa la prima udienza.
-Il ricorso viene notificato al convenuto, il quale può costituirsi entro 10 gg dalla prima udienza = c'è contraddittorio in primo grado.
(non essendo previsto non si applica il regime delle preclusioni)
-Udienza:
Se il giudice valuta fondati i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondate le contestazioni del convenuto, emette ordinanza di accoglimento della domanda.  
La sommarietà sta in ciò: per i fatti costitutivi della domanda il giudice deve valutare nel merito aprendo una vera attività istruttoria, mentre riguardo alle contestazioni del convenuto il giudice può fare una valutazione superficiale (non c'è istruttoria sulle prove del convenuto).

- Se il convenuto decide di proporre l'appello avverso l'ordinanza, si apre il II grado a cognizione piena.
Tuttavia in tal modo il convenuto rinuncia ad un grado di giudizio a cognizione piena (si ricordi che il I grado nei suoi confronti è stato sommario).
In alternativa dovrà instaurare un processo a cognizione piena.
Da ciò si desume che in questo procedimento nemmeno con l'appello si ristabilisce pienamente la parità di condizioni tra le parti, per questo l'ordinanza non è mai idonea ad acquistare efficacia esecutiva.

Inoltre, in quanto appellante, in teoria dovrebbe sottostare alle limitazioni di cui all'art.345 cpc (non può proporre nuove domande, nè nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, nè nuove prove salvo siano indispensabili o nn le abbia potute proporre per causa a lui non imputabile).
Tuttavia un recente orientamento della Cassazione (sent.../2008) ha stabilito che l'appello verso l'ordinanza in questione non è sottoposto ai suddetti limiti previsti per l'appello proposto contro le sentenze, in questo contesto infatti non avrebbero ragion d'essere. (Sotto questo profilo, quindi, la posizione di convenuto è equiparata a quella dell'attore nel primo grado di giudizio).

- Se il giudice d'appello accerta che l'ordinanza è stata pronunciata per errore del giudice sulla sussitenza dei presupposti. Il giudice d'appello non può, come sarebbe opportuno, rinviare al primo grado, perchè ciò è possibile solo nei casi tassativamente elencati dagli artt 353,354. In tal caso consentirà la riapertura del giudizio a cognizione piena davanti a lui, pertanto il convenuto perde comunque un grado di giudizio.

- Se il convenuto non propone appello l'ordinanza sopravvive con efficacia esecutiva anche durante il tempo necessario ad accertare l'insussistenza del diritto di credito in un giudizio a cognizione piena, fino alla sentenza.
(invece se ha proposto l'appello ex art 283 può chiedere ed ottenere la sospenzione dell'esecutività).
Come rimedio il convenuto può proporre la cd opposizione all'esecuzione, instaurando così un vero giudizio a cognizione piena, e chiedere la sospensione dell'esecutività.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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