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La forma e il tempo del pignoramento mobiliare

La forma e il tempo del pignoramento mobiliare

Art. 518 c.p.c. “forma del pignoramento” l’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle attività compiute, tra cui l’ingiunzione contenuta nell’art.492 c2 c.p.c. rivolta al debitore. Gli effetti del pignoramento cmq si determinano anche in difetto di quell’ingiunzione in cui consiste il pignoramento, poiché sono stabiliti ex lege.
Le riforme del 2006 sono intervenute in 4 direzioni:
-sulla diminuzione dei casi di impignorabilità assoluta dei beni mobili (vedi art.515,c3,c.p.c.)
-sulla modificazione dei criteri che l’ufficiale giudiziario deve seguire nella scelta dei beni da pignorare (modifica art.517 c.p.c.: il pignoramento non avviene più “preferibilmente sui beni indicati dal debitore )
-sulla forma del pignoramento
-sulla disciplina della custodia.
La descrizione delle cose pignorate e del loro stato deve essere integrata da rappresentazioni fotografiche o da altri supporti audiovisivi.
Riguardo i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario deve descriverne natura, qualità e ubicazione.
L’ufficiale può avvalersi dell‘assistenza di un esperto per la valutazione delle cose pignorate, se lo ritenga utile o se ne faccia richiesta il creditore, per la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo del bene scelto.
In tal caso le operazioni di stima possono essere differite, viene redatto un primo verbale di pignoramento, al quale deve seguire senza indugio, e cmq entro il termine di 30 giorni, la definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base della valutazione dell’esperto. Il compenso dell’esperto è stabilito dal giudice.
L’ufficiale giudiziario deve inoltre predisporre una relazione scritta delle disposizioni impartite per la conservazione dei beni pignorati.
Nell’ipotesi di assenza del debitore , l’ingiunzione ex art.492 c.p.c. deve essere rivolta ai soggetti indicati nell’art.139 c.p.c. per la notificazione degli atti processuali, quando non sia possibile eseguire la notifica a mani proprie del destinatario dell’atto. A tali soggetti viene poi consegnato un avviso della stessa ingiunzione, destinato al debitore. In assenza anche di tali persone, l’ufficiale giudiziario affigge l’avviso dell’ingiunzione alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
-Il verbale di pignoramento, unitamente al titolo esecutivo e al precetto devono essere depositati in cancelleria ed il cancelliere provvede a formare il fascicolo d’ufficio.
L’ufficiale giudiziario trasmette copia del del verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta, telefax o posta elettronica.
Il creditore può anche partecipare alle varie operazioni di pignoramento “con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.”
-Attività integrative del pignoramento (novità introdotta dalle riforme):
il giudice dell’esecuzione, se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato dall’ufficiale giudiziario nell’atto di pignoramento, può, su istanza del creditore da depositare non oltre il termine per la presentazione dell’istanza di vendita, ordinare l’integrazione del pignoramento. In tal caso l’ufficiale giudiziario dovrà riprendere senza indugio le le operazioni di ricerca dei beni.

L’art. 519 c.p.c. concerne il tempo del pignoramento: l’ufficiale giudiziario non può procedere al pignoramento nei giorni festivi, né al di fuori delle ore indicate dall’art.147 c.p.c. per le notificazioni (ore 7-21). Il debitore esecutato è l’unico legittimato a far valere la violazione di tale orario, mediante opposizone agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., e può legittimamente rifiutarsi di far accedere l’ufficiale giudiziario o di ricevere l’atto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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