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La limitazione dei mezzi di espropriazione, ex art. 483 c.p.c.


La LIMITAZIONE DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE ex art. 483 c.p.c. trova applicazione quando il creditore si sia avvalso cumulativamente dei vari mezzi a sua disposizione, la RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ex art. 496 c.p.c. opera qualora il creditore abbia assoggettato all’esecuzione beni del debitore per un valore eccessivo rispetto al credito da soddisfare, avvalendosi di uno solo di questi mezzi, con uno o più pignoramenti.
Il potere di limitazione previsto dall’art. 483 c.p.c. viene esercitato “su opposizione del debitore”, in realtà si tratta di un reclamo da proporsi anche oralmente ai sensi dell’art. 486 c.p.c., diretto ad ottenere l’ordinanza di limitazione: un provv. “complesso”, attraverso il quale il giudice può limitare l’espropriazione “al mezzo che il creditore sceglie”. In mancanza di un’indicazione espressa da parte del creditore o qualora il mezzo suggerito dal debitore non permetta la realizzazione del credito, il giudice individua secondo la propria discrezionalità quale mezzo deve utilizzarsi.
Nell’art. 496 c.p.c. invece è stabilito che la riduzione del pignoramento può disporsi su istanza del debitore o, in mancanza, d’ufficio, anche qui l’istanza del debitore ha le forme del reclamo. (si ritiene che la riduzione del pignoramento rimanga preclusa dopo il compimento della vendita o dell’assegnazione dei beni.)
L’art. 504 c.p.c. dispone che se la vendita è fatta in più lotti o in più volte, deve cessare qualora il prezzo raggiunto copra l’importo delle spese e dei crediti di cui all’art. 495 c1 c.p.c. nell’ipotesi di frazionamento della vendita in più lotti, l’azione esecutiva, anche se unica, si esercita mediante più vendite coattive indipendenti tra loro, al fine di ottenere il massimo ricavo possibile per soddisfare il creditore pignorante e quelli intervenuti.
La funzione di tale disposizione è quella di evitare un ingiusto sacrificio del debitore laddove i primi lotti siano stati aggiudicati per importi così elevati da rendere inutile lo svolgimento delle vendite successive; da ciò l’obbligo del giudice di disporre la cessazione della vendita.
Differenti sono le funzioni degli artt. 483-496 e dell’art. 504 c.p.c.. I primi 2 artt. Infatti dispongono rimedi che caratterizzano le prime fasi dell’espropriazione e consentono al debitore di reagire ad un’azione esecutiva solo potenzialmente eccessiva (il giudice ha una mera facoltà discrezionale di ridurre o limitare l’ambito oggettivo dei beni del debitore in cui viene esercitata l’azione esecutiva); l’art. 504 invece regola tutti quei casi in cui l’eccesso è effettivo e attuale, in quanto emerge solo dopo la conclusione della prima gara (il giudice qui deve disporre la cessazione della vendita.)
Inoltre sono stati approntati dal legislatore 3 strumenti che hanno lo scopo di permettere il soddisfacimento del diritto di credito, anzi di favorirlo, e di non aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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