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La conversione del pignoramento, art. 495 c.p.c.

La conversione del pignoramento, art. 495 c.p.c.

b)    la CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (art. 495 c.p.c. vedi art.) realizza una sostituzione dell’oggetto dell’esecuzione non all’atto del pignoramento, ma in una fase successiva al suo compimento: ossia la sostituizione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro pari all’importo delle spese di esecuzione e delle somme dovute al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensive del capitale, degli interessi e delle spese sostenute antecedentemente all’instaurazione del procediemento esecutivo (di cui deve essere fornita prova documentale). Dopo numerose modifiche, nel 2005 il termine per il pagamento rateale, consentito solo per le ipotesi in cui l’oggetto dell’espropriazione siano beni immobili, è stato esteso a 18 mesi, mentre il limite temporale oltre cui non può essere proposta l’istanza di conversione è individuato nel momento di emanazione del provv. con cui si dispone la vendita o l’assegnazione. L’art. 187 bis disp. att. c.p.c. prevede un’ipotesi di improcedibilità dell’istanza di conversione, anche se tempestivamente proposta: se il processo esecutivo si estingue o si chiude anticipatamente, dopo che il bene sia stato aggiudicato o assegnato, restano fermi gli effetti prodotti dal compimento degli atti di aggiudicazione de assegnazione nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari (art. 632 c2) e in queste ipotesi l’istanza di conversione eventualmente proposta non è più procedibile.
L’istanza di conversione non può essere proposta più di una volta e, a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata dal versamento di una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli intervenuti, come indicati nei rispettivi ricorsi (da tale somma vanno dedotti i versamenti effettuati , di cui deve essere fornita prova documentale).
L’istanza può essere formulata dal debitore anche verbalmente, tutti i creditori devono essere informati dell’avvenuta proposizione dell’istanza e il giudice, con ordinanza, stabilisce l’importo da sostituire al bene pignorato, solo dopo aver sentito le parti in udienza. In seguito al pagamento dell’intera somma il giudice dell’esecuzione, con ordinanza, libera dal pignoramento i beni immobili assoggettati all’espropriazione, richiedendo la cancellazione al conservatore dei registri immobiliari (nulla è previsto riguardo alla cancellazione delle ipoteche).
Il debitore che ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel c4 dell’art. 495 c.p.c. va considerato decaduto ope legis dal beneficio della rateizzazione e da quello della conversione.
L’istituto della conversione non incide sui diritti di garanzia che continueranno a gravare sul bene liberato dal pignoramento. Non sono ammissibili ulteriori interventi dopo la proposizione dell’istanza di conversione.
Complicazioni conseguenti al concorso dei creditori nell’espropriazione forzata
-attività integrative del pignoramento (art. 492 c.p.c.)
-indicazioni di altri beni ai creditori intervenuti
-unione di pignoramenti (art. 523 c.p.c.)
-pignoramento su istanza di più creditori (art. 493 c.p.c.)
-pignoramenti successivi (artt. 524 e 561 c.p.c.)

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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