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Il procedimento del processo di esecuzione

Il procedimento del processo di esecuzione

 

Art. 619 Forma dell'opposizione

I. Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati (*) può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
* Secondo Satta l'art 619, che riguarda la sola forma d, deve essere coordinato con tutte le norme che riconoscono al terzo la possibilità di richiedere in questa forma la tutela in sede esecutiva. Da tale coordinamento si ricava che la legittimazione ad agire in opposizione nelle forme dell'art 619 deriva, non dalla mera titolarietà del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma dalla titolarietà di un diritto che sia opponibile al soggetto procedente e ai creditori intervenuti.
Si ritiene inoltre, in virtù dell'oggetto, che debba svolgersi nel contraddittorio necessario dell'opponente, del soggetto procedente e del debitore o del terzo esecutato.
II. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé  (si svolge secondo il rito camerale) e il termine perentorio  per la notificazione del ricorso e del decreto.
III. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese;
altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.


Art. 620
Prevede la sostituzione della cosa in natura, rispetto alla quale il terzo vanta il suo diritto, con il prezzo ricavato (= c'è un mutamento dell'oggetto)...
- Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili (e questa si perfezioni)
- se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa (opposizione tardiva)
Ratio: la vendita forzata dei beni mobili comporta la perdita dei diritti che il terzo aveva sulla cosa se l'acquirente è in buona fede (2920)
QUINDI non opera nell'espropriazione immobiliare, in tal caso si può solo ammetere che il terzo opponente abbia la facoltà di scegliere tra il bene immobile in natura e il ricavato della sua vendita.    


Art. 621 Limiti della prova testimoniale

Il terzo opponente non può provare con testimoni  il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, (si parla della prova dell'esistenza di una situazione giuridica opponibile ai creditori)
tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
= attività commerciale, indistriale o terziaria che giustifichi, per il modo in cui normalmente si svolge, che un oggetto, pur appartenendo al terzo sia affidato al soggetto debitore a titolo precario (es orologio portato a riparare dall'orologiaio che diviene esecutato di un processo esecutivo)

[Art. 622 è stato abrogato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità
L'opposizione non poteva essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.]

-  Decisione
Contenuto:
a) Sentenza di mero accertamento della insussistenza delle condizioni per cui quel bene può essere sottratto all'esecuzione = rigetto domanda del terzo opponente
b) Sentenza di accertamento costitutivo, accoglie la domanda del terzo opponente e limita gli atti esecutivi compiuti sul bene del terzo.

Effetti:
-la sentenza ha effetti SOLO all'interno del processo d'esecuzione in cui si inserisce l'opposizione (non si forma il giudicato sostanziale)
[ciò è confermato dalla comeptenza del giudice dell'esecuzione e dal limite alla prova di cui all'art 621]
-NON è impugnabile, ma ricorribile per Cassazione ex 111 cost

- Da tale limite discende anche l'inutilizzabilità della prova presuntiva.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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