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Art. 2922 cc Lesione ed evizione

Art. 2922 cc Lesione ed evizione

ART 2922 cc Vizi della cosa. Lesione.
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
(per stabilizzare il trasferimento coattivo realizzatosi in seguito all'esperimento della vendita forzata)
- Non si precisa però se a favore dell'acquirente operi o meno la garanzia per mancanza di qualità del bene o quella per vendita di aliud pro alio
(va preferita una soluzione negativa)


ART 2922 cc  Evizione
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo (da lui pagato) non ancora distribuito (tra i creditori), dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
= tutela minore rispetto a quella assicurata all'acquirente nella vendita volontaria (art 1476)



Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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