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Il procedimento cautelare nelle controversie societarie


Gli artt 23 e 24 del d.lgs. 5/2003 (cd processo societario)  hanno offerto anche in materia cautelare un regime speciale e integrativo rispetto a quello regolato dagli art.669 bis e ss.

PROCEDIMENTI CAUTELARI ANTE CAUSAM:

si era previsto il carattere della strumentalità attenuata precedendo temporalmente la sua introduzione nel 2005 con la novella dell'art 669 octies
(emerge da: un richiamo espresso all'art 669 octies vecchia formulazione+ previsione espressa per cui il provvedimento cautelare così emesso non perde efficacia se la causa di merito non è iniziata + previsione per cui l'estinzione del giudizio di merito non determina inefficiacia della misura cautelare).
L'ordinanza di accoglimento, quando il giudizio di merito non sia iniziato, è sempre revocabile e modificabile (anche se il mutamento di circostanze consiste in un fatto anteriore di cui si è avuto conoscenza solo a seguito dell'adozione della misura cautelare).

PROCEDIMENTI CAUTELARI LITEPENDENTI:

- La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice relatore (cause collegiali) ovvero del giudice cui è affidata la trattazione (se la causa deve essere decisa nel merito dal tribunale monocratico); altrimenti se non si è ancora definito il giudice, il Presidente designa senza indugio il magistrato al quale e' affidata la trattazione del procedimento.
-ART 24 IV cd GIUDIZIO ABBREVIATO
meccanismo volto a favorire, in occasione della proposizione di una domanda cautelare in corso di causa, la possibilità di decisione abbreviata della causa con sentenza.
'All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne da' comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.'
- V Quando la decisione della causa e' attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
VI La sentenza e' pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessita' della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.
VII  Quando la discussione viene rinviata, il giudice puo' sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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