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Art. 581 La modalità dell'incantodella vendita immobiliare

Art. 581 La modalità dell'incantodella vendita immobiliare

I. L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
II. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
III. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.
IV. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.
Le singole offerte sono condizionata l'una all'altra, ma tale condizionamento è basato sull'esistenza di requisiti di efficacia ( e non di validità come accade normalmente per gli atti processuali): un'offerta di aumento in misura inferiore alla proporzione di aumento fissata dal giudice è inidonea a far venir meno gli effetti dell'offerta precedentemente formulata, anche se quest'ultima fosse nulla (vedi II e IV comma).
Un'offerta nulla ma efficace ex 571 II e 581 II da un lato non permette la reviviscenza dell'offerta precedentemente minore, dall'altro non comunica la sua nullità all'offerta successiva valida
Salvo il caso di offerte dopo l'incanto (584), all'aggiudicazione debbono seguire il versamento del prezzo e la pronuncia del decreto di trasferimento

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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