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Art. 585 Versamento del prezzo, della vendita immobiliare

Art. 585 Versamento del prezzo, della vendita immobiliare

I. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
II. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
III. Ipotesi in cui l'offerente, per procurarsi il denaro, ricorra a contratti di finanziamento garantiti da ipoteca:
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.
[Nel regime precedente alla riforma del 2005 non era possibile per l'aggiudicatario ottenere un mutuo per l'acquisto del bene staggito. Ciò perchè l'integrale versamento del prezzo precedeva necessariamente il decreto di trasferimento, di modo che la concessione del finanziamento non poteva essere garantita dalla costituzione dell'ipoteca di un bene in quanto ancora di proprietà del debitore].

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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