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L'intervento come principio della par condicio creditorum

L'intervento come principio della par condicio creditorum


Questo istituto è un'applicazione del principio della par condicio creditorum di cui all'art 2741 cc 'I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).'
= nel caso in cui i beni del debitore non siano sufficienti al soddisfacimento delle pretese dei suoi creditori, tutti i creditori hanno diritto a soddisfarsi proporzionalmente in maniera paritaria. Si fanno comunque salvi i cd diritti di prelazione, in tal caso il principio della par condicio soccombe e i creditori muniti di diritto di prelazione vengono soddisfatti per primi e i creditori chirografari sul residuo. All'interno dei creditori privilegiati vanno soddisfatti per primi i creditori specifici rispetto al bene pignorato sul quale vantano un diritto di prelazione.
L'intervento è quindi finalizzato a dare la possibilità a tutti i creditori di partecipare al processo esecutivo e a garantire il rispetto dei diritti di prelazione.

- Art. 498 Avviso ai creditori iscritti
I. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. (es. l'espropriazione immobiliare risulta in conservatoria) (affinchè possano partecipare a tutte le fasi del procedimento espropriativo)
II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento (termine non perentorio), un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
Tale avviso sollecita il creditore privilegiato a salvaguardare il proprio diritto di prelazione attraverso l'intervento, ciò al fine di evitare che si arrivi alla vendita forzata e al suo effetto purgativo.
III. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

Problema: i destinatari di tale comunicazione sono i soli creditori il cui diritto di privilegio risulti da pubblici registri, rimangono pertanto fuori da tale previsione i creditori che abbiano un pegno su beni mobili non registrati o un privilegio.
Per quanto riguarda il pegno il problema non si pone: il pegno si effettua infatti attraverso l'apprensione del bene, si dovrà perciò procedere nelle forme del pignoramento verso terzi e di conseguenza il creditore verrà a conoscenza del processo esecutivo.
Il problema rimane invece per i privilegi, tuttavia il creditore ha la possibilità di trattenere il bene sul quale ha il privilegio a salvaguardia del suo diritto di prelazione.

+ art 158 disp att stabilisce che, se i beni pignorati siano oggetto di un precedente sequestro conservativo, il creditore procedente deve notificare apposito avviso al creditore sequestrante, quando detto sequestro risulti da pubblici registri o dall'atto di pignoramento

-Tutti i creditori che non rientrano nell'art 498 non hanno diritto alla comunicazione e sottostanno alla seguente disciplina:
 Art. 499  Intervento
I Se sono venuti a conoscenza dell'esistenza del processo esecutivo, sono legittimati all'intervento di regola i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo.
E' inoltre riconosciuta tale legittimazione ad alcune categorie di creditori che, in via eccezionale, possono intervenire nel processo esecutivo pur se privi di titolo esecutivo:
-i creditori che, al momento del pignoramento, avevano già eseguito (non solo ottenuto) un sequestro (si ritiene conservativo) sui beni pignorati (altrimenti perderebbero la garanzia che hanno costituito attraverso l'attuazione del sequestro)
-i creditori che avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri( per dare consistenza all'art 498 si legittimano all'intervento i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione);
- i creditori che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 cc= imprenditori commerciali. Tale previsione è irragionevole, e perciò contrastante con l'art 3 della cost., perchè non è legata alla natura del credito ma alla natura soggettiva del creditore. Crea quindi un trattamento diversificato non sorretto da valida giustificazione per soggetti sullo stesso piano (es. imprenditore non commerciale).
+ in forza di norme specifiche sono ammessi i creditori la cui legittimazione nasce dall'art 2812cc

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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