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Il procedimento camerale conforme alla Costituzione


Problema: la scelta del legislatore di prevedere il procedimento camerale per ipotesi di giurisdizione contenziosa è conforme a Costituzione?
E in particolare con i commi I e II del nuovo art 111 cost (sanciscono il principio del contraddittorio, il principio della terzietà del giudice, il principio della ragionevole durata del processo e la riserva di legge)?
-Un recepimento integrale nella giurisdizione contenziosa delle forme del procedimento camerale sarebbe certamente incostituzionale poichè non garantirebbe nè il diritto al contraddittorio, nè quello alla prova, nè all'impugnazione.
-Soluzioni:
I) giurisprudenza della Corte di Cassazione: il richiamo alla disciplina del procedimento camerale va inteso come integrale, tuttavia al provvedimento che viene emesso al termine del procedimento camerale in materia contenziosa, nonostante abbia la forma di un decreto o di un'ordinanza, deve essere riconosciuta la sostanza delle sentenza. Tale provvedimento sarà perciò ricorribile per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 VII comma.
Critica: questa soluzione non consente di superare le difficoltà dell'applicazione del procedimento camerale alla materia contenziosa in quanto non si tutela nelle due fasi di merito (I fase sommaria e reclamo) il pieno esercizio del diritto alla prova e del diritto al contraddittorio.
In realtà questo orientamento è stato inaugurato, e poi costantemente seguito, con la sent. 2593/1995, in un momento quindi cronologicamente precedente alla novella dell'art. 111 cost con il quale è palesemente incompatibile.
II) orientamento Corte Costituzionale: in linea con il suo ruolo non ha dato un'interpretazione comunque non ha nemmeno dichiarato incostituzionali le norme che richiamano le forme del procedimento camerale in materia contenziosa poichè ha ritenuto che le difficoltà conseguenti da queste potessero essere superate in via interpretativa. Sarà perciò compito del giudice, che si ritrovi ad applicare tali norme, salvaguardare i principi costituzionali individuati per l'esercizio della giurisdizione contenziosa.
III) orientamento maggioritario in dottrina: si è preoccupata di dare un contenuto a quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale. Ha individuato le norme del rito camerale applicabili, in quanto non lesive delle garanzie delle parti nel processo contenzioso, e integrato le lacune, conseguenti alla disapplicazione delle norme lesive, con la disciplina del processo a cognizione piena.
Possono essere applicate le norme del procedimenti camerale riguardanti la fase introduttiva, la forma del provvedimento finale e la possibilità del reclamo avverso il provvedimento di primo grado (perchè l'appello non ha copertura costituzionale).
Non può essere applicato, invece, l'art. 738. Per la trattazione del procedimento pertanto si applicherà la disciplina propria del processo a cognizione piena.
Da tutto ciò consegue che in via interpretativa è stato individuato un rito completamente nuovo.
Nonostante con questa soluzione si superino i problemi della cd cameralizzazione dei diritti sostanziali, la prevalente giurisprudenza della Cassazione non ha ancora cambiato avviso, tuttavia alcune sentenza, anche se isolate, hanno mostrato delle aperture verso questa soluzione.

-Da ciò deriva che bisogna distinguere le ipotesi in cui si è in presenza di forme camerali pure, senza alcuna contaminazione con forme contenziose, dalle ipotesi in cui, viceversa, si ha un'integrazione delle forme camerali con quelle del processo contenzioso o si ha l'applicazione integrale di queste ultime.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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