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Procedimento per la dichiarazione del terzo, art 547 c.p.c.

il terzo viene chiamato a prestare la dichiarazione con comunicazione a mezzo raccomandata da inviare al creditore entro 10 giorni , o quando si tratta di crediti impignorabili ex art.545 c.p.c. comparendo in tribunale, il terzo in questo caso può comparire personalmente senza la necessità di costituirsi in giudizio.
-Nell’ipotesi presa in considerazione dall’art. 547 c.p.c. il terzo dichiara di quali somme o di quali cose è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Egli deve anche specificare le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato e i sequestri o i pignoramenti eseguiti presso di lui. A seguito di risposta positiva il giudice, sentite le parti, provvede all’assegnazione o alla vendita delle cose mobili o all’assegnazione dei crediti.
Tutti gli oggetti o gli importi sopravvenuti fino al momento della pronuncia della sentenza ex art. 549 c.p.c. sono gravati dal vincolo del pignoramento, limitatamente alla concorrenza del credito precettato aumentato della metà.
-La seconda ipotesi è presa in considerazione dagli artt. 548 e 549 c.p.c. e vi possono essere diverse eventualità:
può accadere che il terzo non invii la raccomandata o non compaia, o che, comparendo, rifiuti di rendere la dichiarazione o che la dichiarazione venga contestata. In tutte queste ipotesi è necessaria un’istanza di parte, che può provenire dal creditore procedente, dai creditori intervenuti o dal debitore esecutato, affinchè il tribunale provveda all’istruzione della causa.
Il giudizio di accertamento si svolge con il litisconsorzio necessario dei tre soggetti: creditore, debitore e terzo, fatta salva la possibilità dell’intervento volontario degli altri creditori.
Il terzo può ancora rendere la dichiarazione nel corso del giudizio di primo grado; se nel corso del giudizio il terzo continua a non rendere la dichiarazione, il tribunale nei suoi confronti può applicare la stessa sanzione prevista in caso di mancata risposta all’interrogatorio formale ( art. 232 c1 c.p.c.) e cioè ritenere ammessa l’esistenza delle cose in suo possesso o la sussistanza del debito per le somme specificate nell’atto di pignoramento = principio della ficta confessio.
In questi casi il creditore ha una legittimazione e un’interesse ad agire del tutto autonomi e incondizionati rispetto alle iniziative del debitore esecutato. (secondo Carratta: è un caso di legittimazione straordinaria, il creditore agisce in un giudizio in cui fa valere un diritto altrui).
-Efficacia probatoria della dichiarazione del terzo: se essa ha ad oggetto un fatto a lui sfavorevole e non vengono sollevate contestazioni da parte del debitore e del creditore, avrà efficacia di prova piena, altrimenti sarà apprezzata liberamente dal giudice.
-Oggetto del giudizio è accertare se il terzo è debitore e di quali somme, o se è in possesso di cose del debitore e quando ne deve effettuare la consegna; va accertata quindi l’esistenza del diritto pignorato (al momento del pignoramento) e conseguentemente la sussistenza del diritto del creditore pignorante a assoggettare ad esecuzione forzata il credito del suo debitore nei confronti del terzo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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