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Le vicende anomale relative al pignoramento

Le vicende anomale relative al pignoramento

Le vicende anomale relative al pignoramento devono essere ricollegate a 2 presupposti sostanziali dell’esecuzione forzata:
a)    il potere del creditore di far espropriare i beni del debitore, per conseguire quanto gli è dovuto e secondo le norme del codice di procedura civile (art. 2910 c.c.); al creditore è consentito pignorare più beni, anche di valore superiore rispetto al credito per cui si procede, dato che il debitore risponde con tutto il suo patrimonio delle obbligazioni assunte (at. 2740 c.c.), ciò comporta che il creditore può legittimamente avvalersi dei diversi mezzi di espropriazione cumulativamente (art. 483 c.p.c.).
b)    la regola del concorso dei creditori (art. 2741 c.c.), secondo cui tutti hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.
Complicazioni ricollegate al potere del creditore ex art. 2910 c.c.
Il creditore è indotto a pignorare beni che hanno un valore maggiore rispetto alla somma portata dal titolo esecutivo, in considerazione sia dei possibili interventi futuri che potrebbero ridurre le possibilità di essere soddisfatto integralmente, sia dell’alea che caratterizza le vendite giudiziarie. Il codice contempla quindi alcuni rimedi volti a contrastare l’eccesso nell’uso del procedimento di espropriazione forzata, tali rimedi sono regolati dagli artt. 483, 496, 504 e 558 c.p.c.
Ratio comune di queste disposizioni è il principio generale che consente al creditore di agire esecutivamente solo fino all’effettivo soddisfacimento del proprio diritto, ed è giustificata dal potere di controllo circa la congruità dei mezzi d’espropriazione riconosciuto al giudice dell’esecuzione.
Nel nostro sistema processuale manca una norma da cui possa desumersi l’illegittimità del “pignoramento eccessivo”, anzi proprio la circostanza che il giudice possa ridurre, anche d’ufficio, il pignoramento secondo il suo prudente apprezzamento, consente di escludere l’illegittimità di un’azione esecutiva eccessiva. Pertanto il debitore che abbia subito un pignoramento eccessivo non può vantare pretese risarcitorie ai sensi dell’art. 96 c2 c.p.c., nell’ambito di un eventuale giudizio di opposizione, né può essergli riconosciuta un’autonoma azione ex art. 2043 c.c. verso il creditore procedente.
La funzione dei vari rimedi è di garantire che l’azione esecutiva intrapresa risulti proporzionale al credito.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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