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I limiti oggettivi di arbitrabilità delle controversie


ART 806 I ' le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge', il limite della disponibilità deriva dalla natura del patto compromissorio, espressione dell'autonomia negoziale.
= principio della generale arbitrabilità di ogni controversia il cui oggetto ricada nell'area della disponibilità dei diritti.
(Parte della dottrina ravvisa un'eccezione nell'art 34 d.lgs 2/2003. Tale norma prevede oltre la compromettibilità delle controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e le società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche la compromettibilità delle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti senza menzionare per tale ipotesi il limite della disponibilità dei diritti.)
L'indisponibilità dei diritti si ha qualora  una disposizione di legge espressamente la preveda o quando l'ordinamento, in considerzione della natura del diritto, non consenta al titolare l'esercizio di un autonomo potere di modifica, dismissione o rinuncia del medesimo diritto (es. art 1986cc per i giudizi civili di falso richiede l'omologazione del tribunale ai fini dell'efficacia di un eventuale accordo transattivo, gli arbitri non potrebbero quindi conoscere della querela di falso).
[si noti comunque che il concetto di indisponibilità dei diritti è diverso da quello di inderogabilità delle norme che disciplinano il caso da risolvere].
Il criterio della disponibilità del diritto controverso porta ad escludere l'arbitrabilità delle controversie attribuite alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e ad ammettere quella delle controversie su diritti soggettivi attribuite alla giurisdizione esclusiva dello stesso (no limite in base alla specialità dell'organo giudicante).
-art 806 II le controversie in materia di lavoro possono essere deferiti agli arbitri solo se previsto dalla legge o dai contratti o accordi collettivi di lavoro
- Il processo per arbitri ha carattere cognitivo, contenzioso e definitivo; sono pertanto esclusi gli arbitrati ad es. per la cognizione sommaria.
-+ in generale limite del rispetto delle norme inderogabili di ordine pubblico.


- Efficacia soggettiva della convenzione di arbitrato
Anche qui opera il principio di relatività degli effetti, ossia il criterio formale in virtù del quale le parti destinatarie degli effetti sono quelle che hanno concluso formalmente la convenzione d'arbitrato. Rientrano nel concetto di parte anche tutti quei soggetti che subentrino nella posizione sostanziale dei contraenti (successori inter vivos o mortis causa).
Le parti del patto compromissorio possono non coincidere necessariamente con le parti del giudizio arbitrale (es estensione degli effetti in virtù di una sostituzione processuale)

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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