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Le attività preliminari dell'azione esecutiva

Le attività preliminari dell'azione esecutiva

Per poter esercitare l'azione esecutiva, oltre a possedere un titolo esecutivo, si devono compiere delle ATTIVITA' PRELIMINARI
1) Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva) APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA SUL TITOLO
I. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
II. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
III. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione « Repubblica italiana - In nome della legge » e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti »
E' un istituto obsoleto, la sua funzione originariamente era collegata alla natura amministrativa dell'attività esecutiva: era l'atto di recezione dell'autorità amministrativa della pronuncia del giudice.
Normalmente (nei casi di cui al I comma) il titolo esecutivo in possesso del creditore non è in originale, il creditore si deve recare presso la cancelleria o l'ufficio o il pubblico ufficiale che detiene l'originale perchè gli venga apposta la formula esecutiva. L'apposizione avverrà solo a seguito di un controllo sulla conformità della copia all'originale.
Nell'apporre la formula esecutiva il cancelliere o il pubblico ufficiale indicherà sia nell'originale che nella copia il soggetto al quale è stato concessa l'apposizione, ciò al fine di evitare che contro lo stesso debitore per lo stesso debito siano instaurati più processi esecutivi.
Tale spedizione può essere effettuata non solo alla parte a favore della quale fu pronunciato il provv. o stipulata l’obbligazione, ma anche ai suoi successori. Invece nessun controllo viene effettuato sul legittimato passivo in sede di spedizione in forma esecutiva. [Art.475 c.p.c. fa riferimento a tutti i successori della parte; mentre l’art.477 c.p.c. efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi: fa riferimento esclusivamente all’efficacia “contro gli eredi” del titolo esecutivo “emesso contro il defunto”, limitando l’efficacia esecutiva del titolo ad una sola categoria di successori della parte, i successori a titolo universale mortis causa.]
Il titolo esecutivo è efficace nei confronti dei successori a titolo particolare ex art.111 c4 c.p.c. e, in casi specifici, il titolo può produrre i suoi effetti nei confronti di terzi, come nei confronti del sublocatore ex art.1591 c.c.
La funzione attuale consiste quindi nell'individuazione tra le varie copie ottenibili di quella che costituisce titolo esecutivo.
L'apposizione della formula esecutiva non deve essere richiesta:
- per i titoli di credito perchè il creditore dispone dell'originale del titolo esecutivo.
- per le scritture private non autenticate [poichè queste non sono depositate presso alcun pubblico ufficiale ci saranno potenzialmente tanti originali quante sono le parti. Nel caso in cui si avviino più processi esecutivi per lo stesso credito il debitore potrà contestare, nei processi esecutivi ulteriori rispetto al primo, il diritto a procedere ad esecuzione forzata tramite l'opposizione all'esecuzione.] Per queste comunque l'art 474 prevede l'obbligo di trascrizione integrale nel precetto certificata conforme dall'ufficiale giudiziario.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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