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Art. 808 ter., due forme di arbitrato

Art. 808 ter., due forme di arbitrato


Il d.lgs ha introdotto l'ART 808 ter (riconosce apertis verbis l'esistenza di due forme di arbitrato)
I. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto (forma scritta ad substantiam per l'opzione a favore della natura irrituale dell'arbitrato), stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. (= l'arbitrato prescelto dalle parti non può essere qualificato come irrituale se le parti stesse non abbiano espressamente dichiarato nel patto compromissorio che la controversia fra loro insorta sia definita mediante 'determinazione contrattuale').
[prima facie l'art 808ter sembrerebbe dare consistenza alla tesi della dualismo arbitrato rituale-irrituale (l'efficacia del lodo irrituale viene definita 'contrattuale'). Tuttavia, una lettura complessiva della disposizione, conferma l'unità dell'istituto arbitrale: anche l'arbitrato irrituale è strutturato come un vero processo privato ad es.vige il contraddittorio]
[ è da escludere che ricadano sotto l'arbitrato irrituale l'arbitraggio, la transazione]
- L'opzione a favore dell'arbitrato irrituale comporta non solo la deroga all'art 824 bis (regime processuale previsto per il lodo rituale), ma anche all'art 825 (deposito) e al regime impugnatorio di cui all'art 827 e ss.
 Le altre norme sull'arbitrato rituale, salvo compatibilità, non sono automaticamente escluse, la loro esclusione dovrà essere espressamente prevista con forma scritta ad substantiam dalle parti.
[in mancanza di espressa contraria volontà delle parti sono applicabili, in quanto compatibili, le norme relative alla convenzione d'arbitrato, agli arbitri, al procedimento, all'assunzione dei mezzi di prova, all'anticipazione delle spese, al termine di pronuncia del lodo e al criterio di giudizio].
Vi sono delle nome, norme di cd applicazione necessaria, le quali debbono comunque trovare applicazione a prescindere all'eventuale deroga pattizia alla disciplina legale:
- la norma che stabilisce la compromettibilità delle controversie secondo il metro della disponibilità dei diritti
- l'art 818, esclude che gli arbitri possano concedere misure cautelari
- art 819ter

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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