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Le forme di esecuzione



 L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA: ESECUZIONE PER CONSEGNA O PER RILASCIO E DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE

- Queste forme di esecuzione forzata si caratterizzano per la necessaria coincidenza tra l'oggetto del diritto e l'oggetto dell'esecuzione.
Fondamento sostanziale:
art 2930 cc diritto di azione a favore del creditore che abbia un diritto di credito alla consegna o al rilascio
art 2931 cc diritto di azione a favore del creditore che abbia un diritto di credito alla consegna o al rilascio --> obbligo di fare
art 2933 cc diritto di azione a favore del creditore che abbia un diritto di credito alla consegna o al rilascio --> obbligo di non fare
 
          
IMPLICAZIONI sul piano processuale:
- nel titolo esecutivo deve essere specificato l'oggetto di esecuzione
- non possono essere posti a base dell'esecuzione per consegna o rilascio e per l'esecuzione di obblighi di fare o di non fare tutti i titoli esecutivi elencati nell'art 474:
Art. 612 I. Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare  o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
II. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
ART 474 III. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.
(-sentenze,
-provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva,
-atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli)

Contenuto del precetto:
Art. 605 Precetto per consegna o rilascio
I. Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
II. Se il titolo esecutivo  dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
- Gli artt 612 e ss non contengono una norma analoga per l'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare,
tuttavia va notato che qui il precetto già fa riferimento espresso ad un titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna èer violazione di un obbligo di fare o di non fare e che le modalità dell'esecuzione sono determinate dal giudice dell'esecuzione su ricorso della parte che intende eseguire quella sentenza.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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