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I vari tipi di sequestro

I vari tipi di sequestro


SEQUESTRO DI BENI

1    Sequestro giudiziario in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta, o SEQUESTRO DI BENI. È quello che l’art.670 n1 individua pure in relazione al suo oggetto: beni mobili, immobili, aziende o altre universalità di beni. In questo caso il sequestro può essere concesso quando del bene di cui trattasi è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno (in quanto sussista il periculum in mora = pericolo di alienazione, sottrazione, gestione rovinosa dell’azienda…) provvedere alla custodia o alla gestione temporanea.


SEQUESTRO DI PROVE

2    Sequestro giudiziario in funzione della cognizione o SEQUESTRO DI PROVE. È quello che l’art.670n2 individua, in relazione al suo oggetto: libri, registri, documenti, modelli, campioni e ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova. In questo caso il sequestro può essere concesso quando è controverso il diritto all’esibizione o alla comunicazione di libri, registri ecc.; ed è opportuno (in quanto sussista il periculum in mora = pericolo della sottrazione dei suddetti necessari mezzi di prova) provvedere alla loro custodia temporanea.


SEQUESTRO CONSERVATIVO

3    SEQUESTRO CONSERVATIVO in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione per espropriazione. È quello configurato dall’art.671 c.p.c.  che così dispone: “il giudice, su istanza del creditore, che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del debitore o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.” La funzione di questo provv. cautelare sta nell’ovviare al periculum in mora (del creditore) di perdere la garanzia del proprio credito, ciò in relazione al fatto che a tale garanzia è destinato il patrimonio del debitore (art.2740c.c.) e al conseguente interesse del creditore alla conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, nei limiti del proprio credito. Secondo l’art.2910c.c. il creditore può soddisfarsi coattivamente sul patrimonio del debitore attraverso l’esecuzione forzata. Poiché i beni del debitore vengono in rilievo non per la loro individualità, ma in relazione al loro valore, anche la disciplina del sequestro conservativo li prende in considerazione globalmente e genericamente: il giudice nel pronunciare il provv. autorizzativo del sequestro conservativo si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito su qualsiasi bene del debitore. Questo provv. cautelare può essere considerato come un pignoramento anticipato, anche quando abbia per oggetto crediti, poiché viene eseguito con le forme proprie del pignoramento e, nel momento in cui il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte senz’altro in pignoramento.


SEQUESTRO LIBERATORIO

4    SEQUESTRO LIBERATORIO è un’altra ipotesi di sequestro, configuarata dall’art.687c.p.c., sotto la rubrica “casi speciali di sequestro”. Questo sequestro ha ad oggetto le somme o le cose che il debitore ha offerto o messo cmq a disposizione del creditore per la sua liberazione”, sequestro che il giudice può ordinare, su istanza del debitore e senza che il creditore debba prestare il suo consenso, “quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta”. Si tratta di un’iniziativa con la quale il debitore vuole evitare le conseguenze della mora debendi e che presuppone sia la permanenza della contestazione sulla sussistenza del debito o sulle sue modalità e sia, eventualmente, l’offerta al creditore.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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