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Contratto che froda la legge


In base all’art. 1344 c.c. “si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”.
Un esempio è il contratto di lease-back: il problema è quello di verificare se tale operazione viola il divieto del patto commissorio.
La norma che pone il divieto del patto commissorio è contenuta nell’art. 2744 c.c. che sanziona con la nullità “il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore; il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno”.
Con il divieto si colpisce una pattuizione con la quale il debitore conviene che la cosa ipotecata passi in proprietà al creditore in caso di mancato pagamento.
Si vuole evitare che il creditore si soddisfi con un atto di autonomia senza che si seguano le procedure legali di soddisfazione di tutti i creditori.
Esistono, però, altre norme che lasciano pensare che l’ordinamento non giudichi sempre negativamente l’alienazione in garanzia; vediamole:
- l’art. 1500 c.c. sul “patto di riscatto” prevede la possibilità per il venditore di riacquistare il bene con una dichiarazione;
- l’art. 1548 c.c. sul “riporto”, nella vendita di titoli disciplina “il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, il ricordato che assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta”;
- l’art. 1851 c.c. sul “pegno irregolare” dispone che “se a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di denaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti”.
Fino agli anni ’80 si è seguita una interpretazione letterale dell’art. 1344 c.c.: si sosteneva che non si viola il divieto quando le parti non prevedono una corrispondenza automatica tra inadempimento e trasferimento.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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