Skip to content

Opponibilità del titolo costitutivo e non del diritto


Da quanto osservato si trae che la tematica delle conseguenze indirette del contratto nei confronti dei terzi è suscettibile di utili svolgimenti sul piano del fatto giuridico (titolo costitutivo) e non del rapporto (situazioni soggettive e oggettive)
Un diritto è assoluto per l’insieme delle facoltà riservate al titolare e dei doveri imposti agli altri soggetti, mentre l’opponibilità è espressa dal titolo e da indici formali senza i quali il diritto cede rispetto ad altri.
Sicché il riferimento all’efficacia (erga omnes) della situazione soggettiva confonde due piani distinti: la successione nel rapporto che è oggetto dell’accordo, quale che sia la natura del diritto, e la modalità della sua rilevanza esterna che dipende esclusivamente da una valutazione autonoma della norma sul fatto costitutivo che solo può essere opponibile o meno ai terzi.
Nessun rilievo assumono atti di disposizione di beni immobili e diritti reali non resi pubblici in contrasto con titoli che riguardano gli stessi beni, rispettosi di quelle formalità; le quali, appunto, per loro natura, derogano al “principio fondamentale della derivazione delle vicende dal consenso del titolare della sfera giuridica, che ne risulterà gravato”.
Vero è che né il rapporto (reale ed obbligatorio) né gli effetti (reali ed obbligatori) sono significativi ai nostri fini, ma il titolo costitutivo.
In presenza di tale fatto l’ordinamento formula due risposte ai problemi di vita che si intendono regolare: la rilevanza e l’opponibilità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.