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L’acquisto di cose mobili e la Convenzione di Vienna


Nel trasferimento di cose mobili l’art. 1376 c.c. deve confrontarsi con l’art. 1153 c.c. la cui interpretazione non è affatto pacifica.
Già la sua ratio non è ricostruita univocamente: alcuno osserva che la tutela concessa al terzo di buona fede si fonda sul solo favore da accordare al commercio e, quindi, all’acquirente più che al venditore (la massima “possesso vale titolo” sarebbe il risultato di una elaborazione dogmatica che individua il possesso mobiliare come fonte di una presunzione di proprietà superabile solo con l’eccezione di furto); altri sottolineano affermarsi della regola come principio consuetudinario che si impone senza analitiche motivazioni.
L’art. 1153 c.c. non “muta il contenuto del consenso traslativo” ma lo completa in relazione ad una particolare categoria di beni che richiede una peculiare regola di circolazione.
Il consenso è idoneo a trasferire un diritto che instaurerà fra le parti una relazione capace di attribuire all’acquirente alcuni poteri e corrispondenti doveri.
Nell’atto traslativo emergono due aspetti, oggetto di una diversa valutazione della legge: fra le parti è sufficiente il consenso per l’acquisto, nei confronti dei terzi la norma antepone il possesso in buona fede alla proprietà.
Come precisato, occorre considerare che l’opponibilità attiene al piano del fatto e non delle situazioni soggettive; la proiezione all’esterno del diritto non dipende dalla natura del diritto stesso, ma dalla corrispondenza del titolo di acquisto ad un determinato schema normativo.
L’indagine sulla situazione trasferita va, allora, condotta in relazione ai soggetti, all’oggetto, al contenuto e non alla sua opponibilità.
Occorre richiamare, insomma, la distinzione fra l’insieme delle facoltà che costituiscono il contenuto del diritto e l’opponibilità del titolo.
Chi acquista un bene in virtù del semplice accordo è titolare di un diritto assoluto sicché, tra le facoltà che può esercitare, vi sarà il godimento, la disposizione e la difesa reale della cosa, mentre graverà su tutti i terzi un dovere di astensione.
Ma queste sono connotazioni del diritto trasferito e non del titolo.
Si comprende, quindi, come l’art. 1376 c.c., nel disciplinare il trasferimento di proprietà per effetto del consenso, risolva un solo lato del problema posto dall’atto traslativo e cioè la successione nel diritto reale, che riproduce nell’acquirente la posizione soggettiva dell’alienante.
Il trasferimento del bene attribuisce certi poteri e doveri, ma non si può affermare che il diritto sia opponibile a tutti coloro che non hanno trascritto l’atto di acquisto in un momento antecedente.
Al fine di rendere certe le relazioni intersoggettive, occorre disciplinare la prevalenza dell’atto costitutivo su altri incompatibili e la norma interviene con la pubblicità e il possesso, per assicurarne l’opponibilità, che è attribuita non dal diritto ma dal titolo.
Come si è accennato sono due le peculiarità indiscusse del nostro sistema: la possibilità per il compratore, in virtù del solo accordo di esperire l’azione di rivendica, ed il passaggio del rischio indipendentemente dalla consegna.
La Convenzione di Vienna evita di prendere posizione in merito ai diversi regimi e, considerata l’estrema difficoltà di costruire un insieme di regole uniformi per il momento traslativo della proprietà, disciplina il momento della consegna come atto semplificato nella struttura e idoneo nella sua analitica previsione a disciplinare il passaggio dei rischi.
Senza individuare il momento traslativo della proprietà la legge scompone, in sequenze diverse, il comportamento delle parti e precisa i fatti cui seguono gli effetti fondamentali della liberazione del venditore dal suo obbligo e del passaggio dei rischi.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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