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Fonti della rappresentanza: la rappresentanza volontaria (la procura)


Nell’ambito della rappresentanza volontaria la modalità tipica del conferimento dei poteri è la procura, con la quale un soggetto investe un altro del potere rappresentativo.
Si tratta di un atto unilaterale recettizio nei confronti del rappresentante, mentre non recettizio riguardo ai terzi, in quanto non è rivolto ad un destinatario determinato.
La procura può essere incentrata su un affare determinato (procura speciale), oppure una serie indeterminata di affari (procura generale o ad negotia).
Nella procura generale, si ritiene che non siano compresi gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non sono espressamente indicati.
La procura abilita il rappresentante al compimento non solo degli atti per i quali è stata conferita, ma anche di quelli che sono necessari al compimento e, quindi, anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento.
Ciò comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante.
La procura deve avere la stessa forma dell’atto che il rappresentante è stato autorizzato a concludere.
Se non è prescritta alcuna forma, la procura può essere tacita ed altresì desunta dal comportamento concludente del rappresentante o da presunzioni.
Il procuratore può conferire una subprocura solo ove sia stato espressamente autorizzato dal rappresentato.
Una subprocura non autorizzata non produce la nullità o l’inefficacia di tale atto, bensì rende responsabile il procuratore nei confronti del rappresentato per l’operato del sostituto.
Le modificazioni e l’estinzione della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Se ciò non avviene, le modifiche non sono opponibili se non si prova che i terzi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Qualora il contratto venga concluso e le modificazioni non siano opponibili ai terzi, il contratto è vincolante per il rappresentato, salva la responsabilità del rappresentante nei rapporti interni se lo stesso non abbia tenuto conto delle nuove indicazioni.
Tra i fatti estintivi della procura la norma indica la revoca da parte del rappresentato, la morte o la sopravvenuta incapacità dello stesso o del rappresentante e la rinunzia del rappresentante.
La revoca rappresenta lo strumento indicativo di carattere fiduciario che informa tale atto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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