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L’art. 1418(1) c.c. e la nullità virtuale


L’art. 1418(1) c.c. prevede che il contratto è nullo “quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.
Si pone subito il problema di precisare che cosa accada nel caso che la norma taccia sulle conseguenze della sua violazione.
L’invalidità, si è detto, esprime la necessaria “inidoneità dell’atto” alla produzione di effetti stabili e permanenti.
Mancando un’esplicita indicazione del precetto concreto, tale finalità deve essere tratta dalla ratio della singola disposizione normativa per accertare se l’interesse perseguito e esiga la mancata produzione di effetti e quindi la nullità virtuale, come rimedio più efficiente nel caso di specie.
Si dovrà accertare, insomma, se la legge non dispone una diversa conseguenza della violazione dell’obbligo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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