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L’evoluzione della nullità in Italia e in Europa nella disciplina dei contratti


Nei codici dell’800 e del ‘900, si e detto, esistono tre configurazioni diverse: in Francia c’è una categoria unitaria di nullità; in Germania si diversificano le due figure di nullità e annullabilità; in Italia si segue tale modello e si disciplinano separatamente i due istituti.
Nel sistema del diritto privato comunitario domina la nullità.
Nella Convenzione di Vienna si rinunzia a dettare la disciplina delle invalidità, perché si reputa difficile trovare una regola che tenga conto di tutte le diversità nazionali.
Nei Principi (Lando e Unidroit) l’invalidità è strutturata in una forma unitaria che richiama i tratti fondamentali delle ipotesi di annullabilità.
La materia è in fase di ripensamento; si può solo indicare che cosa muta rispetto al passato e quali sono i cambiamenti più rilevanti:

- la concezione classica di invalidità si basa su due tratti precisi: il rimedio attiene al fatto e individua un difetto originario o una mancanza di un requisito essenziale della fattispecie;

- l’evoluzione; muta in modo radicale la disciplina dei rapporti tra privati che si svolgono nel mercato e muta la disciplina stessa del mercato come istituzione giuridica; ciò comporta la necessità di disciplinare nuovi interessi, di valutare la conformità dell’assetto negoziale rispetto ai nuovi valori.
L’invalidità non ha solo l’esigenza di valutare la conformità tra contratto posto in essere in concreto dalle parti e schema astratto di fattispecie previsto dal codice.
La legislazione speciale si ripropone di conformare l’agire dei privati e l’assetto negoziale per realizzare certe finalità nella disciplina del mercato e nella tutela di operatori e consumatori.
La disciplina dell’invalidità deve adattarsi a questo diverso atteggiamento della legge;

- il superamento dell’alternativa tra interesse pubblico e privato; la nullità del codice presuppone la violazione di un interesse pubblico, mentre l’annullabilità è azione che fa emergere una posizione soggettiva, un difetto di capacità, di volontà.
Le nuove nullità di protezione sono, invece, ipotesi che proteggono una parte che appartiene ad una pluralità di soggetti destinatari di una normativa di protezione: la nullità serve, dunque, a proteggere anche interessi di categoria e non soltanto interessi pubblici;

- dal giudizio ex ante al giudizio ex post.
Il giudizio che dà luogo alla nullità in passato poteva farsi a priori, confrontando la fattispecie astratta con quella concreta prima della conclusione del contratto.
Si trattava di un giudizio in grado di individuare a priori se il contratto fosse in contrasto con la fattispecie astratta.
Nelle nullità speciali, invece, il giudizio può compiersi spesso solo con riguardo alla natura degli interessi coinvolti, dunque ex post, quando il contratto è concluso;

- la invalidità si storicizza, relativizza e atomizza: si storicizza perché segue l’evoluzione dei tempi; si relativizza perché è difficile ricondurre ad unità le varie figure; si frantuma in tanti modelli e in tanti statuti normativi;

- la nullità tra codice e discipline speciali.
La disciplina delle nullità speciali non è affatto incompatibile con la struttura fondamentale del codice; in almeno due norme sulla nullità si trova già un’apertura verso modelli diversi rispetto a quelli disciplinati nel codice: nell’art. 1418 c.c. si dispone che il contratto è nullo quando la legge lo prevede e nell’art. 1421 c.c. si disciplina la legittimazione e si apre a diverse figure di nullità con l’espressione “salvo che la legge preveda diversamente”;

-il dato comune: gli atti invalidi sono inidonei a produrre effetti stabili e permanenti.
Potrà mutare la valutazione in ordine alla legittimazione, ma in fondo all’azione di invalidità c’è sempre un problema da risolvere: colpire un atto che non può per l’ordinamento produrre effetti stabili e permanenti; il dato comune è la inidoneità dell’atto invalido a produrre gli effetti;

- la visione di sintesi a cavallo di due secoli: nella prima parte del ‘900 si contrappone l’interesse sociale o collettivo all’interesse individuale; l’invalidità è graduata sui difetti delle fattispecie e la violazione dell’interesse collettivo è un disordine inaudito, mentre la violazione dell’interesse individuale un vizio più lieve; oggi, la nullità è un rimedio che oltrepassa la fattispecie e conforma il regolamento in funzione di un fine preciso, si frantuma in una pluralità di statuti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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