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Nozione di dolo incidente, truffa e dolo negoziale, dolo del terzo


Il dolo incidente

La norma dell’art. 1440 c.c. costituisce applicazione del principio generale di buona fede contenuto nell’art. 1337 c.c., che impone alla parte un dovere di correttezza nel corso della formazione del contratto.
In tal caso, il contraente vittima del dolo, in assenza dei raggiri, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e ha diritto al risarcimento del danno, ma il contratto resta valido.

Truffa e dolo negoziale

Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro non è radicalmente nullo, sebbene annullabile ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri.

Dolo del terzo

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Questa regola, che intende contemperare l’interesse del deceptus con quello dell’altro contraente, ferma restando la responsabilità extracontrattuale del terzo, non richiede espressamente un danno per il raggiro  né un approfittamento da parte dell’altro contraente.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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