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Onere della prova nell'incapacità ad agire


L’attore, secondo il principio contenuto nell’art. 2697 c.c., deve provare l’incapacità naturale e, a tal fine, può avvalersi di ogni mezzo di prova.
Sulla prova la giurisprudenza è intervenuta prevedendo una presunzione di incapacità giustificata dall’elevata probabilità: qualora si dimostri l’incapacità in due distinti periodi di tempo prossimi tra loro, uno successivo e l’altro anteriore al compimento dell’atto, si determina una presunzione di incapacità nel periodo intermedio.
In relazione a quest’ultimo, di conseguenza, opera l’inversione dell’onere della prova.
Diversamente, nei casi di incapacità legale e di amministrazione di sostegno, non occorre provare che il soggetto sottoposto alla misura di protezione fosse incapace di intendere o di volere al momento del perfezionamento dell’atto; inoltre, non ha alcun rilievo l’eventuale prova, fornita dal convenuto, che l’incapace o il beneficiario abbia agito in un periodo di lucido intervallo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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