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Recesso determinativo, impugnativo, di pentimento


Relativamente alla funzione perseguita con il recesso, si è soliti distinguere tre tipi di recesso:
recesso determinativo, individua nei rapporti di durata il termine finale del contratto, in precedenza non concordato (costituisce un criterio di determinazione dell’oggetto del contratto che non è stato definito dai contraenti in uno dei suoi elementi essenziali: la durata).
Caratteristica comune a tutte le figure di recesso determinativo è la subordinazione dell’esercizio del relativo potere alla preventiva comunicazione del preavviso, per la necessità di chi subisce la decisione altrui di trovare soluzioni alternative capaci di soddisfare quel bisogno che il rapporto oramai esaurito era in grado di colmare;
recesso impugnativo, si parla di recesso come mezzo di impugnazione, quando il recesso costituisce un rimedio ai difetti genetici o funzionali del contratto.
In tali ipotesi, il recesso costituisce uno strumento parallelo all’annullamento ovvero alla risoluzione.
Le circostanze, in virtù delle quali è attribuito alle parti il ricorso al recesso con funzione risolutoria, corrispondono a quelle su cui si fonda la risoluzione: inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Permane, tuttavia, una significativa differenza procedimentale tra recesso impugnativo e risoluzione: il primo “opera in virtù della sua sola efficacia, senza bisogno di interventi giudiziali né del decorrere di termine ulteriori” (differenziandosi, pertanto, anche dal recesso determinativo che, come si è visto, necessita sempre di un preavviso).
Talvolta, inoltre, il presupposto del recesso è estraneo alla disciplina generale sul contratto: si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui “ad una parte è consentito di modificare il regolamento contrattuale, ma all’altra è attribuito il potere di recedere”;
recesso di pentimento, il recesso può avere, infine, la funzione di consentire a uno dei contraenti di sciogliersi dal rapporto, perché non più interessato alla sua instaurazione o continuazione.
Si tratta di ipotesi che rappresentano delle eccezioni rispetto al principio generale secondo cui il contratto ha forza di legge fra le parti.
È il caso, ad esempio, del recesso disciplinato nei contratti d’opera al fine di impedire l’esecuzione di opere prive di utilità agli occhi del committente.
In questi casi, il recesso ha efficacia non retroattiva, per cui “il prestatore d’opera conserva integro il diritto di percepire il compenso per le opere realizzate”.
Si rileva, a tal proposito, che il legislatore ha inteso disciplinare un ipotesi di recesso di pentimento allorché ha dedicato una Sezione apposita del Codice del consumo al “diritto di recesso” del consumatore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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