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La gravità dell’inadempimento nel contratto


L’art. 1455 c.c. precisa che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Da tale locuzione si ricava che la “gravità dell’inadempimento” è un presupposto necessario della risoluzione.
Il giudizio deve essere svolto in concreto, tenendo conto “del significato dell’operazione giuridica, dell’interesse specifico dedotto in contratto dal contraente deluso e del grado di incidenza della violazione”.
Gli unici dati rilevanti per la valutazione sono l’oggettiva entità della prestazione non eseguita e la concreta gravità dell’offesa all’interesse.
La necessità di ponderare l’inadempimento alla luce di parametri sia di carattere soggettivo che oggettivo, costituisce un necessario riflesso della configurazione pattizia dello scambio, il cui nucleo è costituito dalla mancata realizzazione “dell’interesse allo scambio”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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