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L’eccezione di inadempimento

L’eccezione di inadempimento


Il codice prevede due ipotesi in cui il contraente può difendersi in via preventiva nei confronti dell’inadempimento dell’altra parte.

L’eccezione di inadempimento e il mutamento delle condizioni patrimoniali


L’art. 1460 c.c. dispone che: “nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”; “tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
L’eccezione di inadempimento costituisce, dunque, un ipotesi di “tutela immediata”, che produce l’effetto di sospendere l’obbligo di eseguire la propria prestazione fino a quando non sia cessato l’inadempimento altrui e “non richiede il preventivo intervento del giudice”.
Non ha effetto risolutivo del contratto, né ha effetto definitivamente liberatorio per il debitore così come avviene, invece, ad esempio, con l’accoglimento della domanda di risoluzione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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