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Impossibilità parziale nella disciplina dei contratti


Si parla di impossibilità parziale quando una sola parte della prestazione diviene impossibile.
Ai sensi dell’art. 1464 c.c. l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (interesse che deve essere valutato alla luce della clausola generale di buona fede).
È opportuno distinguere l’ipotesi in cui l’obbligazione colpita da impossibilità parziale, che ha la propria fonte in un contratto a prestazioni corrispettive, sia divisibile da quella in cui sia indivisibile.
Nel caso di obbligazioni divisibili, si pone la necessità di ripristinare il rapporto di scambio, diminuendo la corrispondente controprestazione; il creditore ha la facoltà di valutare l’utilità della residua prestazione e conseguentemente recedere.
Nelle ipotesi di obbligazioni indivisibili si tratta di stabilire se tali casi siano riconducibili alla impossibilità parziale o totale; vale a dire, se ciò che è ancora possibile prestare sia collegabile alla prestazione originariamente dovuta oppure costituisca un qualcosa di diverso rispetto alla stessa, a causa dell’evento che ne ha alterato la portata economica.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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