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L’iter di approvazione e le scelte compiute


Il legislatore italiano non ha seguito il modello tedesco che ha riportato nel Codice di diritto comune le discipline di derivazione comunitaria, ma si è ispirato al modello francese che ha affiancato al Code Civil un corpo unitario di regole speciali.
L’attuazione della direttiva europea sulle clausole abusive è stata oggetto di un serrato dibattito proprio sulla loro collocazione nel codice o in una legge speciale.
Risolto ogni dubbio, nel primo senso, si discusse sulla modalità di questo inserimento e prevalse l’idea della collocazione nella disciplina generale del contratto, aggiungendo un nuovo Capo (il XIV bis) al Titolo II del IV Libro del codice civile.
Seguendo il parere del Consiglio di Stato e con forti perplessità da parte della stessa commissione che ha redatto il testo, si è scorporato l’intero Capo XIV bis che è ora incluso nel codice di settore.
Ciò pone due problemi: il rapporto con la disciplina generale del contratto e l’individuazione del livello di protezione del consumatore nel confronto fra regole, principi e diritti collocati in diversi contesti.
Si può subito anticipare che il Codice di consumo crea un diritto diseguale che deve essere fissato nella definizione attenta delle posizioni soggettive e delle tutele, sulle quali si potrà prendere posizione solo dopo avere esaminato il suo contenuto che è diviso in 6 Parti, suddivise in Titoli e Sezioni.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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