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Art. 2 c.d.c.: diritto ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità


Il diritto fondamentale ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità intende riferirsi, con il termine “informazione”, a qualsiasi dato su fatti, situazioni ed avvenimenti del mondo reale; e con la parola “pubblicità” il mezzo attraverso il quale viene di norma offerta un’informazione.
In particolare, il riferimento alla correttezza individua un ambito più esteso rispetto al termine ingannevole, perché implica un necessario riferimento non solo alla veridicità delle informazioni, ma anche alla conformità delle indicazioni che concernono il prodotto o il servizio oggetto del contratto, oltre alle modalità con le quali il messaggio è stato diffuso.
Là dove difetti di informazione la tutela scaturirà, sia pure indirettamente, dalla correttezza della pubblicità che in tale contesto viene a costituire una garanzia ulteriore per il consumatore.

Il diritto all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà è stato introdotto dal d.l. 221/2007.
La norma introduce un chiaro richiamo alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette.

Il diritto fondamentale all’educazione al consumo è fonte di incertezze, perché si tratta di una previsione generica in cui non viene indicata né la portata del diritto né i soggetti sui quali grava la responsabilità di educare i consumatori e che, conseguentemente, potranno essere chiamati in giudizio;

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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