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Art. 33(2) lett. q.: il mandatario e l'incaricato


La clausola di cui alla q. riguarda le ipotesi di limitazione “di responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari” o la subordinazione “dell’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità”.
Il primo problema interpretativo posto dalla norma è il significato che si deve attribuire alla nozione di “mandatario”.
La tesi prevalente in dottrina ritiene preferibile l’interpretazione che comprende all’interno dell’ambito di applicazione della norma in esame, figure dotate di poteri contrattuali più limitati rispetto a quelli del mandatario in senso tecnico, cui ci si è riferiti con il generico termine di “incaricato”.
L’interpretazione non lascia il consumatore sfornito di tutela allorché si trovi a contrattare con tutta una serie di figure affini a quelle dei mandatari.
Con riferimento all’oggetto della norma, il primo inciso si riferisce alle limitazioni di responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dai suoi mandatari, ipotesi già riconducibili alle clausole a., b., e., r.
Il secondo inciso riguarda invece le clausole che subordinano l’obbligazione del professionista di eseguire la prestazione all’adempimento da parte del consumatore di particolari oneri formali.
Sono esclusi i casi in cui sia la legge ad imporre al consumatore il rispetto di determinati oneri formali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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