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Il c.d. “danno da vacanza rovinata”


Il tema dei servizi turistici si lega quella del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, locuzione con cui si indica la perdita o la diminuzione del godimento che il viaggiatore ha previsto al momento dell’acquisto del “pacchetto turistico” e che si sostanzia non solo in una lesione di natura patrimoniale, ma anche nel disagio per non avere potuto godere del riposo o del divertimento programmato.
Sul tema vi è stata un importante evoluzione giurisprudenziale:
inizialmente era previsto solo il risarcimento relativo al danno economico, mentre si escludeva quello non patrimoniale;
nella seconda metà degli anni ’80 si è avuta un’importante evoluzione nell’orientamento della giurisprudenza, che ha iniziato a liquidare anche il danno non patrimoniale “nei casi in cui la legge qualifichi come inadempimento il comportamento della parte che non ha osservato specifici obblighi”;
con la sentenza della Corte di Giustizia 168/2000 si è ammessa la risarcibilità del danno non patrimoniale e si è riconosciuto in via definitiva la fattispecie del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”.
A seguito di tale pronuncia anche in Italia si sono formati tre orientamenti:
il primo, qualifica la vacanza come bene della vita tutelabile in termini esclusivamente patrimoniali e non ritiene risarcibile il godimento di vacanza in tutti i casi in cui non si può parlare di ferie;
d’altra parte, la giurisprudenza oggi dominante, riferendosi al danno da vacanza rovinata utilizza il concetto di danno morale, senza però qualificare la singola tipologia di danno che viene liquidata;
un terzo filone interpretativo ricostruisce la materia come esempio il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
L’orientamento più recente riconduce il “danno da vacanza rovinata” all’interno della categoria concettuale del “danno esistenziale”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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