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Artt. da 114 a 127 c.d.c.: responsabilità per danni da prodotti difettosi


L’art. 114 c.d.c. introduce un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del produttore dei soli danni che derivino dai difetti dei suoi prodotti.
Chiunque abbia subito un danno a causa del prodotto difettoso ha la legittimazione attiva a chiedere il risarcimento del danno, compresi anche coloro che, pur non facendo uso del prodotto, per non essere né consumatori né utenti, si siano trovati esposti al rischio derivante dal difetto.
L’art. 115 c.d.c. definisce prodotto ogni bene mobile, ancorché incorporato in altro bene mobile o immobile, e con ciò sembra escludere la disciplina per il prestatore di servizi.
L’art. 116 c.d.c. prevede anche la responsabilità del fornitore che, però, subordina a tre fatti:
- che il produttore resti ignoto;
- che il fornitore abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale;
- che non abbia comunicato l’identità del produttore, sebbene impossibilitato a farlo, entro 3 mesi dalla richiesta.

In base al Codice, il difetto dal quale sorge la responsabilità del produttore non è identificato da una “carenza qualitativa rispetto allo standard costitutivo del genere al quale il prodotto appartiene, come secondo la tradizione si può definire il vizio che genera la garanzia, ma dalla specifica propensione al danno misurata da una espressione elastica (sicurezza che ci si può legittimamente attendere).
Per escludere la propria responsabilità il produttore avrà l’onere di provare alcune cause che sono espressione di principi generali (art. 118 c.d.c.):
la mancanza di un atto volontario volto a mettere in circolazione il prodotto;
la mancanza del difetto quando il produttore ha messo in circolazione il prodotto;
perché sorga la responsabilità è necessario che il prodotto sia stato fabbricato per essere venduto o comunque posto in circolazione a titolo oneroso nell’esercizio dell’attività professionale del produttore;
è esclusa la responsabilità quando il prodotto sia conforme ad una norma imperativa o ad un provvedimento vincolante;
è esclusa la responsabilità se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione, non permetteva ancora di considerare il bene come difettoso;
tra più persone che hanno concorso nella fabbricazione di un prodotto, il produttore o il fornitore di una parte componente o della materia prima non è responsabile se il difetto è interamente dovuto alla confezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia da lui fornita, ovvero quando la parte componente o la materia prima siano esattamente conformi alle istruzioni date dal produttore.
Il produttore non è responsabile se non ha messo in circolazione il prodotto e l’art. 119 c.d.c. individua tale momento della consegna del bene.
L’art. 120 c.d.c. prevede che il danneggiato deve provare il difetto del prodotto, di aver subito un danno rilevante, e la connessione causale tra difetto e danno.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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