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L'erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni 

L’erogazione delle prestazioni avviene sulla base di convenzioni stipulate con una o più compagnie assicurative di cui all’articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, ad eccezione di quelle attuate mediante assicurazioni sulla vita e quelle a benefici definiti. I fondi possono essere autorizzati dalla COVIP a erogare direttamente le prestazioni se hanno mezzi patrimoniali adeguati e una dimensione sufficiente, avuto riguardo al numero degli iscritti.
Il diritto alla prestazione si acquista al momento di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni obbligatorie e a condizione che il lavoratore aderisca da almeno 5 anni al fondo pensione. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sotto forma di rendita periodica o su richiesta dell’aderente in forma di capitale sino al 50 % del montante finale accumulato e la restante parte è destinata a una rendita vitalizia. E’ consentito al lavoratore iscritto al fondo ottenere anticipazioni sulle somme accontonate per far fronte a varie esigenze della vita(spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione della casa, ecc) nel limite massimo del 75 % dei versamenti effettuati.
A tutte le forme pensionistiche complementari si applica la stessa disciplina in materia di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario. La forma giuridica deve essere quella di patrimonio di destinazione separato nell’ambito dell’ente istitutore. Il soggetto istitutore è legittimato a gestire direttamente le risorse raccolte, anche peri fondi pensione aperti ad adesione collettiva. Sono legittimati a istituire e gestire fondi pensione aperti SIM, SGR, banche e imprese di assicurazione: l’adesione a tali fondi può essere individuale o collettiva, per quest’ultima si intende l’adesione da parte di soggetti appartenenti a una singola impresa o gruppo.
Autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari è la COVIP(avente poteri autorizzativi, regolamentari, informativi e ispettivi), commissione composta da un presidente e 4 commissari scelti tra persone dotate di esperienza, professionalità, moralità e indipendenza, nominati con decreto di berlusconi, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito tremonti. Al Ministero del lavoro compete l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare  mediante l’adozione di direttive generali indirizzate alla COVIP.  

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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