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Le condizioni dell'intermediario/internalizzatore sistematico

Le condizioni dell'intermediario/internalizzatore sistematico


L’intermediario/internalizzatore sistematico può aggiornare le proprie quotazioni in ogni momento(articolo 27 comma 6) e in condizioni eccezionali di mercato può ritirare le proprie quotazioni; l’intemediario può negoziare anche solo una o più azioni liquide e non tutte quelle ritenute tali; l’operatività è diversa a seconda che abbia come controparte della negoziazione un investitore al dettaglio o un investitore professionale(articolo 27 comma 7).
La trasparenza post-negoziazione riguarda l’informativa relativa alle negoziazioni eseguite(prezzo, quantità, momento esecuzione,) nelle tre sedi di negoziazione istituzionalizzate e dagli intermediari che eseguono gli ordini dei clienti investitori in conto proprio senza avere i requisiti caratterizzanti l’internalizzatore sistematico(attività frequente, organizzata e sistematica): tali soggetti a differenza degli internalizzatori devono adempiere solo gli obblighi di trasparenza post-negoziazione, disciplinata dalla CONSOB con regolamento articolo 79 bis comma1 TUF per operazioni effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione, mercati regolamentati e dai soggetti abilitati(intermediari/internalizzatori sistematici ed intermediari che eseguono gli ordini degli investitori in conto proprio). Il regolamento mercati della CONSOB dispone che le società di gestione dei mercati regolamentati, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali e i soggetti abilitati(articolo 29 comma 2 e 3) devono pubblicare:
giorno e ora di negoziazione, identificativo dello strumento finanziario, prezzo, quantità e sede di negoziazione;
indicazione  se pertinente del fatto che lo scambio è stato determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato;
indicazione se pertinente che trattasi di una operazione concordata;
qualsiasi eventuale modifica se pertinente delle info già divulgate.
Tali info devono essere pubblicate separatamente per ogni negoziazione o in forma aggregata per le negoziazioni riguardanti la stessa azione ed eseguite allo stesso prezzo e nello stesso momento.
La trasparenza pre e post-negoziazione diviene efficace solo col consolidamento delle info pubblicate: la normativa comunitaria però non ha imposto, come negli Usa, una banca dati pubblica ma ha stabilito che siano i soggetti operanti sul mercato a stabilire le modalità del consolidamento.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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