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La Bankruptcy remoteness


Dalla data di pubblicazione in GU, la cessione è opponibile verso creditori del cedente e dei suoi altri aventi causa, purchè non abbiano una ragione di credito di data anteriore alla cessione. La vera particolarità consiste nelle disposizioni in merito ai rapporti tra operazioni di cartolarizzazione e revocatorie in ambito fallimentare. Una operazione di cartolarizzazione non sarebbe giuridicamente garantita se non fosse protetta dai rischi connessi al sopravvenire di una procedura concorsuale  e per rendere appetibili le operazioni di cartolarizzazione è necessario un regime speciale (bankruptcy remoteness), dal momento che gli acquirenti delle notes non sono tutelati dal patrimonio della società emittente, devono essere tutelati dai flussi finanziari provenienti dai pagamenti dei debitori ceduti, inde la lagge prevede che: i termini entro i quali le cessioni dei crediti possono subire le azioni revocatorie fallimentari(1 anno e sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento) son ridotti a 6 e tre mesi; i pagamenti compiuti dai debitori ceduti sono totalmente sottratti alle possibili azioni revocatorie.
I titoli emessi dalla SPV sono disciplinati dall’articolo 5 della legge 130 secondo cui per l’emissione si deve rispettare l’articolo 129 TUB, in tema di emissione di strumenti finanziari e aessi non si applica il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico. La fonte di rimborso di tali titoli non è costituita dal patrimonio della SPV, bensì dalla regolarità del flusso finannzairio del regolare pagamento dei crediti costituenti il portafoglio acquistato. Alle notes non si applica il 2410 cc secondo cui il valore delle obbligazioni emesse da una società non può superare il doppio del capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, dato che i sottoscrittori dei titoli emessi non sono remunerati né garantiti dal patrimonio della SPV e nemmeno da quello della cedente.
Dalla cartolarizzazione dei crediti alla cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico: legge 410 del 23 novembre 2001. la prima differenza con la legge 130 consiste nella possibilità di cedere alle SPV sia i crediti di cui sia titolare l’originator Stato o enti pubblici ma anche gli immobili di cui questo sia proprietario. Il programma di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico si articola in due macro tipologie di operazioni:
a) cessioni dei beni a una o più SPV che finanziano l’acquisto attraverso una o più operazioni di cartolarizzazione versando l’importo raccolto ai proprietari pubblici cedenti;
b) apporto di beni pubblici a uno o più fondi di investimento immobiliare destinando allo Stato i proventi delle operazioni di collocamento delle quote dei fondi.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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