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Legge 262/2005

Legge 262/2005


LEGGE 262/2005: A) OFFERTA A INVESTITORI QUALIFICATI
La legge sulla tutela del risparmio(262/2005) ha esteso l’obbligo di redazione di un prospetto anche alle offerte di titoli obbligazionari da parte di istituti bancari o di prodotti assicurativi/finanziari da parte di imprese di assicurazione. L’articolo 100 TUF disciplina i casi di esenzione dall’obbligo di presentazione del prospetto:
1) offerte rivolte ai soli investitori qualificati, nozione specificata dalla CONSOB recependo i criteri dettati dalla direttiva 2003/71/CE per la quale sono tali:
a) persone giuridiche autorizzate o ammesse a operare sui mercati finanziari, enti creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o regolamentati , imprese di assicurazione, OICR, fondi pensione, entità non autorizzate ne regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l’investimento in strumenti finanziari;
b) amministrazioni regionali e nazionali, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali quali BCE, FMI Banca europea per investimenti e simili;
c) altre persone giuridiche che non soddisfano almeno due dei tre criteri indicati per l’individuazione delle PMI( società che abbiano un numero di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, stato patrimoniale il cui ammontare non superi 43 milioni di euro, fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro);
d) determinate persone fisiche che soddisfano almeno due dei criteri: abbiano effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno 10 operazioni al trimestre negli ultimi 4 trimestri; abbiano un portafoglio di strumenti finanziari superiore a 500.000 euro; lavori o abbia lavorato per almeno un anno nel settore finanziario esercitando funzioni richiedenti conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari;
CASI DIVERSI DA A)
2) le offerte rivolte a un numero ristretto di soggetti(meno di 100 persone) o aventi per oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo inferiore a 2,5 milioni di euro;
3) offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o beneficianti della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno stato membro UE o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico, di cui facciano parte uno o più stati membri UE;
4) offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da BCE o altre banche centrali dei paesi membri UE;
5) offerte aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale, in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che non siano subordinati, convertibili o scambiabili, e non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati a uno strumento derivato e a patto che siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 quater TUB;
6) offerte aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con scadenza inferiore a 12 mesi.
In alcuni casi fermo restando l’obbligo del prospetto, non si applicano le norme relative a pubblicazione dell’avviso sui risultati dell’offerta, numero degli assegnatari e quantitativo assegnato: offerte aventi ad oggetto valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, proposte in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse; le offerte rivolte agli amministratori(o ex amministratori) o a dipendenti( o ex dipendenti) di una società che non abbia valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o di una società controllata, controllante, collegata o sottoposta a comune controllo.
L’articolo 2 par 3 della Direttiva prospetto  dispone che ogni autorità competente provvede all’esistenza di un meccanismo adeguato per la tenuta di un registro delle persone fisiche e PMI considerate come investitori qualificati, registro consultabile da tutti gli emittenti e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare. Articolo 33 bis nel regolamento emittenti( 11971/1999) disciplina le condizioni per ottenere l’iscrizione nel registro(comma1 ), i dati relativi a ciascun iscritto(comma 2), periodo di validità dell’iscrizione(comma 4), cancellazione dal registro su richiesta(comma 5), consultazione del registro(comma 6), uso delle info a cui si è avuto accesso(comma 8). 

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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