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La Consob e i fattori di rischio dei prospetti informativi

La Consob e i fattori di rischio dei prospetti informativi


La CONSOB ha fornito puntuali indicazioni su come deve essere redatto il capitolo FATTORI DI RISCHIO dei prospetti informativi richiamando agli Iosco disclosure standards for cross border offerings and initial listings by foreign issuers. L’allegato I prevede info minime da includere nel documento di registrazione relativo ad azioni, indicazione dei fattori di rischio dell’emittente, descrizione di attività e struttura organizzativa dell’emittente, resoconto della situazione gestionale e finanziaria. L’allegato III prevede le info minime da includere nella nota informativa su strumenti finanziari relativa ad azioni, condizioni d’offerta, strumenti finanziari offerti che sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o altri equivalenti. L’emittente o l’offerente possono redigere i prospetti informativi nella forma di un documento unico o documenti distinti(in quest’ultimo caso si ha il prospetto con struttura ripartita, costituito da documento di registrazione contenente info relative all’emittente, nota informativa su strumenti e prodotti offerti, nota di sintesi. Emittente, offerente ed eventuali garanti sono responsabili dei danni cagionati dalle info del prospetto(responsabilità da prospetto), a meno che non provino di aver adottato ogni diligenza per assicurare la conformità ai fatti delle info pubblicate. La stessa responsabilità grava sull’intermediario responsabile del collocamento(articolo 93 bis TUF a meno che non dimostri di aver adottato ogni diligenza professionale). Le azioni risarcitorie relative alla responsabilità da prospetto devono essere esercitate entro 5 anni dalla pubblicazione del prospetto; l’esercizio dell’azione può avvenire anche successivamente qualora l’investitore provi di aver scoperto la falsità delle info o omissioni nei due anni precedenti l’esercizio dell’azione. L’articolo 94 TUF prevede che dall’approvazione del prospetto sino alla chiusura definitiva dell’offerta, nel caso sopraggiungano fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni relative alle info contenute nel prospetto che possano influenzare la valutazione dei prodotti offerti, l’offerente è tenuto a darne menzione in un Supplemento.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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