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L'articolo 94 bis tuf

L'articolo 94 bis tuf

L’articolo 94 bis TUF disciplina la procedura di approvazione del prospetto informativo: la CONSOB deve verificare la completezza del prospetto, coerenza e comprensibilità delle info fornite, non si applica il meccanismo del silenzio-assenso. Con riferimento all’offerta di strumenti finanziari comunitari, la direttiva 71/2003 stabilisce il termine di decisione dell’autorità competente: 10 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della bozza di prospetto, 20 giorni lavorativi qualora l’offerta riguardi strumenti finanziari emessi da un emittente senza alcun strumenti finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non abbia mai offerto strumenti finanziari al pubblico. La data della presentazione è quella in cui la comunicazione perviene alla CONSOB, se la comunicazione è incompleta il termine decorre dalla data in cui pervengono alla CONSOB tutti i documenti ed elementi richiesti. Anche se la domanda è incompleta, l’autorità di vigilanza deve provvedere sulla richiesta di approvazione del prospetto entro 60 o 90 giorni dalla presentazione della domanda iniziale; se la CONSOB ritiene necessarie info supplementari ne da comunicazione all’emittente entro 10, 20 giorni, se l’emittente non invia le info ulteriori, la richiesta è improcedibile. L’articolo 94 bis TUF prevede che le deleghe alla società di gestione del mercato di compiti di controllo del prospetto in relazione a strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni, devono essere disciplinati da apposite convenzioni, di cui vengono informate commissione europea e autorità competenti degli altri stati membri. L’articolo 98 TUF detta disposizioni in tema di validità comunitaria del prospetto: la CONSOB  esegue la notifica alle autorità finanziarie degli altri paesi interessati, trasmettendo un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie; copia del prospetto approvato; traduzione nota di sintesi nella lingua ufficiale degli stati membri ue in cui è prevista l’offerta. E’ autorizzata la pubblicazione in Italia del prospetto ed eventuali supplementi approvati dall’autorità dello stato membro d’origine, laddove l’offerta di strumenti finanziari abbia luogo in Italia quale membro ospitante.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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