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Il decreto sulla competività, marzo 2005


La normativa sulla cartolarizzazione è stata modificata dal decreto sulla competitività dl 35 del 14 marzo 2005, che ha introdotto nella legge 130 due articoli: 7 bis e 7 ter che hanno consentito per la prima volta alle banche italiane di emettere titoli obbligazionari garantiti da un patrimonio separato(cover pool), in cui sono inserite tipologie di titoli e crediti generanti flussi di cassa destinati a ripagare il prestito obbligazionario(covered bonds). In base a quanto previsto dal 7 bis, le disposizioni della legge 130 si applicano anche a cessioni di crediti fondiari e ipotecari, crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni o garantite da esse. Queste cessioni possono essere effettuate esclusviamente da banche in favore di SPV, il cui oggetto esclusivo deve essere l’acquisto di tali crediti e titoli di qualità primaria. L’originator(solo una banca) cede a una SPV un portafoglio di crediti e titoli(cover pool), separato dal patrimono della banca(e non aggredibile in caso di default dai creditori della banca) e da quello della SPV. Affinché la cessione sia efficace verso i debitori ceduti, l’articolo 58 commi 2, 3 e 4 TUB prevede di dare notizia e certezza pubblica della cessione tramite pubblicazione sulla GU e iscrizione della stessa nel registro delle imprese della società cessionaria. Affinché la SPV possa pagare il prezzo di acquisto del portafoglio, riceve un finanziamento da un’altra banca; in un secondo momento è la banca cedente e non la SPV, a emettere i covered bonds che corrispondono una cedola a tasso fisso e prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza. Il rimborso dei cover bonds è garantito dal patrimonio della banca emittente, e in caso di sua insolvenza, dal portafoglio crediti e/o titoli separato: questa doppia garanzia consente ai covered bonds di ricevere un rating maggiore rispetto a quelli assegnati alle banche emettenti o agli ABS: Il basso rischio e rating elevato rendono i covered bonds molto appetibili agli occhi degli investitori. Il fatto che la possibilità di emettere covered bonds sia riservata esclusivamente alle banche, tutela adeguatamente i sottoscrittori di tali titoli. Anche tali operazioni sono soggette a revocatoria fallimentare ma i termini entro cui è esperibile l’azione indicati all’articolo 67 commi 1 e 2 della legge fallimentare, sono ridotti a 6 e 3 mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento. L’articolo 7 ter prevede che i covered bonds possono essere emessi anche mediante il ricorso all’istituto dei patrimoni destinati a uno specifico affare di cui all’articolo 2447 bis cc: non vi è cessione di titoli e crediti da originator, perché la banca emettente covered bonds crea un patrimonio separato costituito da essi , destinando i relativi proventi a garanzia dei portatori delle obbligazioni. Queste operazioni sono più snelli e convenienti rispetto a quelle precedenti, poiché consentono di evitare i costi connessi alla costituzione di una SPV e relativi alla cessione del portafoglio. BDI ha emanato ai sensi dell’articolo 53 TUB, disposizioni il 17 maggio 2007 riguardanti i requisiti che le banche emittenti e/o cedenti(se diverse dalle prime) devono avere (cospicuo patrimonio di vigilanza e un determinato coefficiente patrimoniale complessivo), per tutelare adeguatamente i creditori della banca cedente diversi dai portatori delle obbligazioni garantite che vedono ridursi la propria garanzia patrimoniale a seguito della cessione di attività bancarie di elevata qualità creditizia e quindi sui beni su cui rivalersi in caso di sospensione di pagamenti o liquidazione coatta amministrativa della banca. La banca è tenuta a reintegrare gli attivi deteriorati x mantenere inalterata la garanzia a favore dei portatori di titoli.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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