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Il controllo di legalità del collegio sindacale

Il controllo di legalità del collegio sindacale


Il controllo di legalità attribuito al collegio sindacale è il controllo sulla legittimità sostanziale della gestione della società e si tratta di una vigilanza:
a) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione(gestione svolta nell’interesse della società e nei limiti dell’oggetto sociale, gestione diligente e non avventata, correttezza e trasparenza nelle operazioni con parti correlate);
b) sui sistemi per il controllo. Per svolgere la sua funzione il collegio dispone dei poteri:
ispettivo: i sindaci in ogni momento possono procedere anche individualmente a atti di ispezione e controllo(2403 bis comma 1 cc);
di richiesta di collaborazione agli amministratori(il collegio sindacale può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari 2403 bis comma 2), ai propri dipendenti e ausiliari; ai dipendenti della società; di convocazione dell’assemblea dei soci(previa comunicazione al presidente del cda)  in presenza di fatti di rilevante gravità e nelle società quotate può convocare anche cda e comitato esecutivo(sempre previa comunicazione al presidente articolo 151 comma 2 TUF). Poi i sindaci hanno il dovere di assistere alle assemblee e riunioni del cda e comitato esecutivo(2405 cc e 149 comma 2 TUF).
Il collegio può essere composto da 3 o 5 membri soci o non soci(2397 cc) in base a quanto stabilito dall’atto costitutivo, che per le socieàt quotate stabilisce il numero non inferiore a 3 dei membri effettivi del collegio sindacale e non inferiore a 2 dei sindaci supplenti. Il codice civile stabilisce che almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, i restanti membri tra avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, professori universitari di ruolo in materie conomico giuridiche. Nel caso delle società quotate le minoranze sono obbligatoriamente rappresentate anche nel collegio sindacale almeno da un membro effettivo(148 comma 2 TUF), e il presidente del collegio sindacale deve essere eletto dall’assemblea tra i sindaci designati dalla minoranza(148 comma 2 bis). i sindaci restano in carica per 3 esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio(2400 comma 1 cc) e possono essere revocati solo per giusta causa. Per essere efficace la delibera di revoca deve essere approvata dal Tribunale che ha l’obbligo di sentire l’interessato.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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