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Commento di Giuseppe Positano all’art. 2389: remunerazione per l’amministratore


Il comma 1 si desume anche dall’art. 2364 (l’assemblea determina il compenso degli amministratori) e dall’art. 2383 (l’amministratore revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento, e ciò presuppone che lo stesso abbia in ogni caso diritto ad un compenso). Nel monistico lo fa l’assemblea, nel dualistico il consiglio di sorveglianza. Dunque l’amministratore ha sempre diritto, salvo che non vi abbia rinunciato, ad una remunerazione per l’attività svolta, e se la società omette la determinazione al riguardo, può rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenerne la liquidazione giudiziale.
Nulla si dice sul soggetto tenuto alla corresponsione del compenso, essendo evidente che debba ritenersi debitrice la società amministrata. Tuttavia non può escludersi che debitore sia un terzo soggetto (socio o non socio) estraneo al rapporto di amministrazione che si sia impegnato al posto della società.

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